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Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 25972 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sostenendo che la contribuente non avesse diritto al rimborso dell'imposta sul consumo versata nel 2010 per oli lubrificanti non denaturati. Secondo l'Agenzia, per ottenere l'esenzione o il rimborso era necessaria una specifica denuncia e autorizzazione preventiva per l'impiego degli oli non denaturati, distinta da quella relativa agli oli denaturati. La contribuente aveva invece presentato un'istanza riferita soltanto agli oli denaturati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la procedura amministrativa avviata per gli oli denaturati non poteva produrre effetti anche per gli oli non denaturati, essendo questi ultimi soggetti a una specifica procedura di denuncia e autorizzazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia 2.500 euro per la fase di legittimità, oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 2

    L'imposta sul consumo degli oli lubrificanti non è dovuta per quelli "impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive".

    La norma riconosce l'esenzione dall'imposta per gli oli lubrificanti impiegati nei processi produttivi indicati, ma la fruizione dell'agevolazione resta subordinata agli adempimenti amministrativi previsti dalla disciplina attuativa.

  • D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 5, comma 1, lett. d)

    Per ottenere il rimborso dell'imposta già versata sugli oli lubrificanti destinati a usi agevolati occorre seguire la procedura prevista dal D.M. n. 557 del 1996.

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7, commi 1, 2 e 8

    Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.

    Chi intende impiegare oli lubrificanti in esenzione deve presentare una denuncia preventiva, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'impiego, indicando modalità d'uso, quantità previste e prodotti ottenuti. La procedura è necessaria anche per chiedere il rimborso dell'imposta già assolta.

  • D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 8, commi 1 e 2

    Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare (...) l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7.

    Gli oli denaturati beneficiano dell'esenzione secondo la disciplina applicabile, mentre l'impiego degli oli non denaturati richiede una specifica autorizzazione e il rispetto della procedura prevista dall'art. 7. L'autorizzazione relativa agli oli denaturati non si estende automaticamente agli oli non denaturati.

  • D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. bbb)

    La disposizione ha modificato l'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1995, confermando l'ambito degli impieghi produttivi esenti dall'imposta.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale o un rimborso dipendono da un'autorizzazione amministrativa, è necessario rispettare puntualmente la procedura prevista per la specifica categoria di bene o utilizzo.
  • Un'autorizzazione ottenuta per una determinata fattispecie non può essere automaticamente estesa a beni, prodotti o modalità d'impiego diversi, anche se perseguono la stessa finalità produttiva.
  • Per gli oli non denaturati, la richiesta di rimborso dell'imposta presuppone una specifica denuncia preventiva e autorizzazione; la sola istanza relativa agli oli denaturati non è sufficiente.
  • Gli adempimenti formali e preventivi possono costituire condizioni sostanziali per l'accesso all'esenzione o al rimborso, anche quando l'impiego del prodotto rientra astrattamente tra quelli agevolati.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente il tipo di prodotto, l'uso agevolato, la procedura autorizzativa applicabile e il periodo temporale interessato, conservando la documentazione che dimostri il rispetto di ciascun requisito.

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