Cassazione Penale, Sentenza n. 37244/2025 del 14/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in camera di consiglio e senza alcuna notifica dell'avviso di fissazione né contraddittorio con le parti, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Il motivo unico dedotto è l'inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità (mancata attivazione del contraddittorio/avviso di udienza), che ha precluso la possibilità di interloquire, di rinunciare alla prescrizione o di chiedere l'applicazione di formule più liberatorie.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, ha affermato che, anche in presenza della prescrizione sopravvenuta, la Corte d'appello è tenuta a decidere in udienza con il pieno contraddittorio e non può emettere de plano una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio, previa instaurazione del contraddittorio (la Cassazione ha disposto l'annullamento e la trasmissione per nuovo giudizio con rispetto del contraddittorio).
Norme richiamate
Regola la possibilità di decidere in camera di consiglio; interpretata dalla Corte come incompatibile con una pronuncia de plano di proscioglimento per prescrizione se questa è adottata senza contraddittorio e senza avviso alle parti.
Prevede la sentenza adottata in camera di consiglio in primo grado solo se 'sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono' (uso richiamato per sostenere l'obbligo del contraddittorio anche in appello).
art. 178, comma 1, lett. b) e c) e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità assoluta della sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione quando emessa de plano, secondo precedente giurisprudenza.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) ha dichiarato l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato priva di tutela costituzionale, affermando che l'imputato ha interesse a impugnare sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione emesse senza contraddittorio.
art. 624-bis e art. 625 cod. pen.
Norme penali sostanziali che individuano i reati per i quali Cameli era stato condannato in primo grado (reati oggetto del procedimento).
art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2
Richiamati dalla Corte Costituzionale: la mancanza di contraddittorio e di garanzie della difesa rende il processo non conforme al diritto costituzionale e giustifica l'interesse dell'imputato a impugnare.
Massime di principio
- La pronuncia di proscioglimento per prescrizione adottata in camera di consiglio senza preventiva notifica dell'udienza e senza contraddittorio è viziata e impugnabile: l'imputato ha interesse a proporre ricorso.
- Anche se sopravviene la prescrizione durante l'impugnazione, la Corte d'appello deve comunque decidere in udienza con le parti presenti, dando possibilità all'imputato di rinunciare alla prescrizione o di chiedere formule più ampie di proscioglimento.
- La recente giurisprudenza costituzionale ha escluso che l'esigenza di deflazione processuale prevalga sempre sull'interesse alla tutela dei diritti di difesa; il contraddittorio è requisito essenziale di un 'giusto processo' ex art.111 Cost.
- Se la sentenza d'appello è adottata de plano senza contraddittorio, la Corte di cassazione può annullarla e disporre la restituzione degli atti alla Corte di merito per nuovo giudizio con instaurazione del contraddittorio.
- In casi simili, chi agisce (imputato o difensore) dovrebbe verificare se è stata effettuata la regolare notifica dell'avviso di udienza e, in mancanza, proporre impugnazione per nullità processuale e per violazione delle garanzie difensive.
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