Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37244/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in camera di consiglio e senza alcuna notifica dell'avviso di fissazione né contraddittorio con le parti, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Il motivo unico dedotto è l'inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità (mancata attivazione del contraddittorio/avviso di udienza), che ha precluso la possibilità di interloquire, di rinunciare alla prescrizione o di chiedere l'applicazione di formule più liberatorie.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, ha affermato che, anche in presenza della prescrizione sopravvenuta, la Corte d'appello è tenuta a decidere in udienza con il pieno contraddittorio e non può emettere de plano una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio, previa instaurazione del contraddittorio (la Cassazione ha disposto l'annullamento e la trasmissione per nuovo giudizio con rispetto del contraddittorio).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di decidere in camera di consiglio; interpretata dalla Corte come incompatibile con una pronuncia de plano di proscioglimento per prescrizione se questa è adottata senza contraddittorio e senza avviso alle parti.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Prevede la sentenza adottata in camera di consiglio in primo grado solo se 'sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono' (uso richiamato per sostenere l'obbligo del contraddittorio anche in appello).

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla nullità assoluta della sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione quando emessa de plano, secondo precedente giurisprudenza.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) ha dichiarato l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato priva di tutela costituzionale, affermando che l'imputato ha interesse a impugnare sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione emesse senza contraddittorio.

  • art. 624-bis e art. 625 cod. pen.

    Norme penali sostanziali che individuano i reati per i quali Cameli era stato condannato in primo grado (reati oggetto del procedimento).

  • art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2

    Richiamati dalla Corte Costituzionale: la mancanza di contraddittorio e di garanzie della difesa rende il processo non conforme al diritto costituzionale e giustifica l'interesse dell'imputato a impugnare.

Massime di principio

  • La pronuncia di proscioglimento per prescrizione adottata in camera di consiglio senza preventiva notifica dell'udienza e senza contraddittorio è viziata e impugnabile: l'imputato ha interesse a proporre ricorso.
  • Anche se sopravviene la prescrizione durante l'impugnazione, la Corte d'appello deve comunque decidere in udienza con le parti presenti, dando possibilità all'imputato di rinunciare alla prescrizione o di chiedere formule più ampie di proscioglimento.
  • La recente giurisprudenza costituzionale ha escluso che l'esigenza di deflazione processuale prevalga sempre sull'interesse alla tutela dei diritti di difesa; il contraddittorio è requisito essenziale di un 'giusto processo' ex art.111 Cost.
  • Se la sentenza d'appello è adottata de plano senza contraddittorio, la Corte di cassazione può annullarla e disporre la restituzione degli atti alla Corte di merito per nuovo giudizio con instaurazione del contraddittorio.
  • In casi simili, chi agisce (imputato o difensore) dovrebbe verificare se è stata effettuata la regolare notifica dell'avviso di udienza e, in mancanza, proporre impugnazione per nullità processuale e per violazione delle garanzie difensive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.