Cassazione Penale, Ordinanza n. 35381/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vizio totale di mente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre una nuova o integrativa perizia e valorizzare uno stato di ebbrezza cronica; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, c.p., rilevando di avere restituito la bicicletta sottratta; con il terzo motivo ha contestato il riconoscimento della recidiva e il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, ritenuto solo di equivalenza e non di prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di censure già disattese dai giudici di merito e fondato su una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione della perizia è rimessa al giudice di merito solo quando egli non sia in grado di decidere allo stato degli atti. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che per l'attenuante del danno di speciale tenuità l'apprezzamento va compiuto al momento della consumazione del reato e che la successiva restituzione del bene non incide, mentre per l'attenuante del risarcimento del danno è necessario un ristoro totale ed effettivo, non bastando la sola restituzione della refurtiva. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva, valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, e insindacabile il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, essendo stato sorretto da motivazione non illogica e coerente con la personalità del reo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di speciale tenuità va valutata con riferimento al momento della consumazione del reato; eventi successivi, come la restituzione del bene, non possono trasformare il danno in uno di speciale tenuità.
Per l'attenuante del risarcimento del danno è necessario un ristoro totale ed effettivo prima del giudizio; la sola restituzione del bene non è sufficiente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.
Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può essere motivato anche richiamando alcuni dei parametri di commisurazione della pena, senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri.
Massime di principio
- La rinnovazione della perizia è rimessa al giudice di merito e può essere disposta solo quando, allo stato degli atti, egli non sia in grado di decidere; il diniego è insindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivato.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la motivazione di merito sia esauriente, coerente con gli atti e non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, la valutazione dell'entità del danno va compiuta al momento della consumazione del reato, senza considerare eventi riparatori successivi.
- L'attenuante del risarcimento del danno presuppone un ristoro totale ed effettivo prima del giudizio; la sola restituzione del bene sottratto non integra di per sé la riparazione richiesta dalla norma.
- Il riconoscimento della recidiva è legittimo quando la nuova condotta, valutata alla luce dei precedenti penali, sia idonea a rivelare una maggiore capacità a delinquere.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica, purché sia sorretto da argomentazione non illogica e coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.
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