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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25642/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La lite nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore di un terreno edificabile acquistato dai contribuenti, con conseguente maggiore imposizione di registro, ipotecaria e catastale. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo il valore accertato. L'Ufficio aveva poi notificato la sentenza di primo grado presso il domicilio eletto nel ricorso introduttivo. La CTR ha ritenuto valida tale notificazione, nonostante il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario, e ha dichiarato inammissibile l'appello dei contribuenti per tardività rispetto al termine breve. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione nel processo tributario e a mezzo posta, assumendo che la notifica della sentenza di primo grado fosse invalida perché eseguita presso un indirizzo non più corrispondente al domicilio reale del difensore e con consegna a persona asseritamente non abilitata, senza raccomandata informativa; 2) nullità della sentenza o del procedimento, perché l'erronea ritenuta validità della notifica aveva portato alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, mentre l'impugnazione era stata in realtà tempestiva nel termine lungo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, considerandoli congiuntamente. Ha affermato che, quando il domicilio è eletto presso lo studio del procuratore, il mutamento di indirizzo del suo studio rende necessarie ricerche da parte del notificante per individuare il domicilio reale; la notificazione eseguita presso il vecchio indirizzo non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Di conseguenza, l'appello dei contribuenti doveva ritenersi tempestivo perché proposto entro il termine lungo. La sentenza della CTR che lo aveva dichiarato inammissibile è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione, relativo alla violazione di legge in tema di notificazione.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 17, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le variazioni del domicilio eletto sono efficaci verso le controparti solo dal decimo giorno successivo alla notificazione della variazione; nel caso di domicilio eletto presso lo studio del procuratore, il mutamento di indirizzo dello studio impone al notificante di ricercare il nuovo luogo di notificazione.

  • art. 16, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato tra le norme disciplinanti la notificazione degli atti nel processo tributario.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per la notificazione a mezzo posta.

  • art. 7, L. n. 890 del 1982

    Richiamato in tema di consegna del plico postale a persona diversa dal destinatario e di avviso/raccomandata informativa.

  • art. 51, d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina il termine breve per impugnare la sentenza nel processo tributario; la decorrenza di tale termine presuppone una notificazione rituale e idonea.

  • art. 32, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per individuare il termine lungo semestrale di impugnazione, applicabile nel caso concreto.

  • art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sul processo tributario per il regime delle impugnazioni.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sul processo tributario per il regime delle impugnazioni.

  • art. 58, L. n. 69 del 2009

    Richiamato per l'applicazione temporale della disciplina del termine lungo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 1, comma 4, d.l. n. 148 del 2017

    Richiamato con riferimento all'istanza di definizione agevolata, ma senza prova del suo perfezionamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio eletto dello studio del procuratore non è valida ai fini della decorrenza del termine breve se, nelle more, lo studio del difensore ha cambiato indirizzo e il notificante non ha svolto le necessarie ricerche per individuare il nuovo domicilio reale.
  • L'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore si distingue dall'elezione di domicilio autonomamente effettuata dalla parte: nel primo caso il trasferimento dello studio del difensore non richiede una specifica comunicazione alla controparte, ma impone al notificante di verificare l'effettivo luogo di notificazione.
  • Se la notificazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, il gravame proposto entro il termine lungo deve essere considerato tempestivo.
  • Ai fini della validità della notificazione a mezzo posta, non basta il recapito del plico a un indirizzo formalmente riferibile al domicilio eletto se questo non corrisponde più al domicilio reale del procuratore domiciliatario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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