Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25477 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia che aveva nuovamente dichiarato la propria incompetenza nella controversia relativa al rimborso delle ritenute fiscali applicate sull'indennità supplementare corrisposta al loro dante causa, dirigente licenziato per ristrutturazione aziendale. Il motivo consisteva nella violazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992: una volta che la precedente commissione tributaria aveva indicato come competente un altro giudice e la causa era stata tempestivamente riassunta davanti a quest'ultimo, l'indicazione della competenza sarebbe divenuta incontestabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la seconda declinatoria di competenza. La commissione tributaria indicata come competente, dopo la tempestiva riassunzione, non poteva né sollevare d'ufficio un conflitto negativo di competenza né negare autonomamente la competenza attribuitale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 3

    La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza e indica come competente altra commissione rende incontestabile tale indicazione di competenza, ove il processo venga riassunto dinanzi al giudice indicato.

    La tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato dalla pronuncia declinatoria consolida definitivamente l'attribuzione della competenza. Anche il giudice indicato non può successivamente negarla.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 4

    La disposizione esclude la possibilità di sollevare il conflitto negativo di competenza.

    Nella situazione esaminata non è ammesso il regolamento o conflitto di competenza, né d'ufficio da parte del giudice né, secondo la decisione, come rimedio autonomo della parte. L'eventuale errore nella declinatoria deve essere fatto valere mediante ordinario mezzo di impugnazione, in particolare il ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 5

    La riassunzione della causa davanti al giudice indicato deve avvenire secondo le modalità previste dalla norma; una riassunzione tempestiva produce l'effetto di rendere incontestabile l'indicazione della competenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    È stato invocato quale parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione delle norme sulla competenza e il vizio della sentenza che ha nuovamente declinato la competenza.

Massime di principio

  • Quando un giudice tributario dichiara la propria incompetenza e indica un altro giudice come competente, la tempestiva riassunzione davanti a quest'ultimo rende, in linea generale, incontestabile tale attribuzione.
  • Il giudice indicato come competente non può successivamente rifiutare la competenza già consolidata, neppure se ritiene che la precedente decisione abbia applicato erroneamente le regole sulla competenza.
  • Se la parte ritiene errata la prima declinatoria, deve impugnarla con l'ordinario mezzo previsto, anziché riassumere la causa e contestare successivamente la competenza davanti al giudice indicato.
  • Una volta scelta la riassunzione davanti al giudice indicato, la parte presta sostanzialmente acquiescenza alla relativa attribuzione di competenza e il procedimento deve proseguire davanti a quel giudice.
  • In caso di nuova e illegittima declinatoria, il rimedio è l'impugnazione della relativa sentenza, normalmente mediante ricorso per cassazione, non un nuovo conflitto negativo di competenza quando questo sia escluso dalla disciplina applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.