Cassazione Penale, Ordinanza n. 38092/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, in conformi sentenze di merito, del reato di guida in stato di ebbrezza. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 2) erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In particolare, contestava la valutazione degli esiti dell'alcoltest e l'illeggibilità degli scontrini acquisiti in copia, sostenendo che la prova del tasso alcolemico non fosse adeguatamente acquisita o valorizzata; inoltre sosteneva che la particolare tenuità del fatto dovesse essere riconosciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sul punto dell'alcoltest, affermando che l'esito positivo dello strumento costituisce prova dello stato di ebbrezza e che spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi dell'accertamento, dell'apparecchio o della sua omologazione/manutenzione. Ha inoltre ritenuto congrua la risposta della Corte territoriale sulla leggibilità degli scontrini, perché il dato del tasso alcolemico risultava comunque dal verbale di contestazione, dotato di fede privilegiata quanto a quanto avvenuto alla presenza dei pubblici ufficiali. Infine ha ritenuto correttamente esclusa la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il rilevato disvalore oggettivo della condotta, descritta come un sinistro stradale allarmante con urti a catena e pericolo per conducenti e trasportati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, cod. strada
Disposizione incriminatrice richiamata come base della responsabilità per guida in stato di ebbrezza, nella fascia più grave indicata in sentenza.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il disvalore oggettivo della condotta e le modalità del fatto rendano non meritevole il proscioglimento per tenuità.
Richiamato per il principio secondo cui gli atti formati dal pubblico ufficiale e relativi a fatti avvenuti in sua presenza sono assistiti da fede privilegiata.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest integra prova dello stato di ebbrezza; se l'imputato contesta l'attendibilità dell'accertamento, grava sulla difesa l'onere di indicare e documentare specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti.
- La doglianza sull'illeggibilità di una copia documentale non è decisiva quando il dato essenziale risulti comunque da altro atto probatorio attendibile, come il verbale di contestazione redatto dai pubblici ufficiali sui fatti avvenuti alla loro presenza.
- Il verbale di accertamento redatto da pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, ivi compresi i valori rilevati strumentalmente durante il controllo.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la concreta modalità della condotta, per gravità oggettiva e pericolo creato, denoti un disvalore incompatibile con la non punibilità.
Come è indicizzato
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