Cassazione Penale, Sentenza n. 27391/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vestri era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 589-bis e 589-ter c.p. per avere, alla guida di un'autovettura Opel Meriva, percorso il centro abitato di Castelfranco Piandiscò a velocità incompatibile con le condizioni della strada (66 km/h), invaso il marciapiede e investito la pedone Bonatti Vanessa causandone la morte; era contestata l'aggravante della velocità pari o superiore al doppio del limite e l'aggravante per essersi dato alla fuga. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) sostenendo, in pratica, che la dinamica non giustificherebbe l'aggravante della fuga e riproponendo la versione di non essersi accorto dell'investimento perché si era abbassato per recuperare una bottiglietta caduta; (2) censura sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la versione difensiva (essersi abbassato per raccogliere una bottiglietta) fosse già compiutamente confutata dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale era lineare e coerente con le risultanze processuali. Anche il giudizio sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo in rapporto alla gravità della condotta (velocità non adeguata, invasione del marciapiede, comportamenti anteriori al sinistro così come descritti dai testi). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma equitativamente determinata in euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
La Corte ha confermato la qualificazione della fattispecie come omicidio colposo stradale con le modalità di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) in relazione alla dinamica ricostruita (velocità inadeguata e violazione delle norme sulla circolazione) che ha determinato la morte del pedone.
art. 589-ter c.p.
Richiamata come norma aggravante nella contestazione (velocità pari o superiore al doppio del limite e fuga). La Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti elementi per le aggravanti e la Cassazione non ha ritenuto viziata la valutazione.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Il ricorrente ha invocato il vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione; la Cassazione ha escluso che la motivazione impugnata fosse illogica o contraddittoria, confermando la legittima valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 389-ter c.p.
Citato dal ricorrente nella motivazione del motivo di ricorso (con possibile refuso nella numerazione). In ogni caso la Corte non ha ritenuto che fosse possibile ricavare da tale richiamo una causa di annullamento della motivazione o di trasformazione della fattispecie in delitto doloso.
art. 616 cod. proc. pen.
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento... in favore della Cassa delle Ammende
La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende e le spese processuali a carico del ricorrente, quale conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non annulla per vizio di motivazione quando la sentenza impugnata contiene una ricostruzione coerente e lineare dei fatti: il mero riproporre la versione difensiva già valutata non è sufficiente a dimostrare la manifesta illogicità.
- Le valutazioni di merito sulla dinamica del sinistro, sulla credibilità delle testimonianze e sull'adeguatezza della velocità restano nella sfera di apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria, manifestamente illogica o insufficiente.
- La presenza di aggravanti (es. velocità superiore al doppio del limite, fuga) richiede una contestazione e una prova specifica; l'insufficienza probatoria va dimostrata concretamente e non con mere affermazioni alternative non corroborate dagli atti.
- Gli appellanti devono indicare specifici e determinati profili di illogicità o violazione di legge per sperare nell'accoglimento del ricorso per cassazione; argomentazioni generiche o già esaminate dai giudici di merito sono di norma inammissibili.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiarare l'inammissibilità e porre a carico del ricorrente spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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