Cassazione Civile, Ordinanza n. 02680/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia origina da un'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 emessa da una regione per il pagamento di canoni relativi a un contratto di locazione intercorso tra le parti. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. La corte d'appello ha ritenuto, da un lato, che la società non avesse fornito prova adeguata dei danni asseritamente derivanti dagli inadempimenti contestati alla regione locatrice, anche perché aveva sostanzialmente rinunciato ai mezzi istruttori per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni; dall'altro lato, ha comunque affermato che le prove richieste erano inammissibili perché formulate in modo irriducibilmente generico. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c., sostenendo che la mancata riproposizione delle istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni non equivalesse a rinuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi: oltre alla ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie per mancata riproposizione, vi era il distinto giudizio di genericità irriducibile delle prove richieste. Poiché il ricorso censurava solo la prima ratio e non anche la seconda, idonea da sola a sorreggere il decisum, il gravame è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma e, in ogni caso, per carenza di interesse. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639/1910
richiamato come base dell'ingiunzione per il pagamento dei canoni
dedotto come norma processuale violata in relazione alla gestione delle istanze istruttorie
dedotto come norma processuale violata in relazione alla fase istruttoria e decisoria
dedotto come norma processuale violata in relazione alla trattazione delle prove
dedotto come norma processuale violata in relazione alla precisazione delle conclusioni
invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per la definizione camerale sulla proposta del relatore
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile
art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel rinvio al meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerne la statuizione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes idonee a giustificare il decisum.
- La mancata impugnazione di una ratio autonoma comporta la formazione del giudicato interno su quella base decisoria e, comunque, la carenza di interesse all'esame delle censure rivolte solo alle altre rationes.
- La censura sulla mancata ammissione di prove è inidonea a determinare la cassazione della decisione se la sentenza di merito si fonda anche su un autonomo giudizio di irriducibile genericità delle istanze istruttorie non specificamente contestato nel ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, chi censura una decisione in tema di prova deve confrontarsi con tutte le ragioni effettivamente poste a fondamento del rigetto dell'istanza istruttoria, non potendo limitarsi a contestarne una sola.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →