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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02680/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina da un'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 emessa da una regione per il pagamento di canoni relativi a un contratto di locazione intercorso tra le parti. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. La corte d'appello ha ritenuto, da un lato, che la società non avesse fornito prova adeguata dei danni asseritamente derivanti dagli inadempimenti contestati alla regione locatrice, anche perché aveva sostanzialmente rinunciato ai mezzi istruttori per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni; dall'altro lato, ha comunque affermato che le prove richieste erano inammissibili perché formulate in modo irriducibilmente generico. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c., sostenendo che la mancata riproposizione delle istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni non equivalesse a rinuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi: oltre alla ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie per mancata riproposizione, vi era il distinto giudizio di genericità irriducibile delle prove richieste. Poiché il ricorso censurava solo la prima ratio e non anche la seconda, idonea da sola a sorreggere il decisum, il gravame è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma e, in ogni caso, per carenza di interesse. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639/1910

    richiamato come base dell'ingiunzione per il pagamento dei canoni

  • art. 183 c.p.c.

    dedotto come norma processuale violata in relazione alla gestione delle istanze istruttorie

  • art. 187 c.p.c.

    dedotto come norma processuale violata in relazione alla fase istruttoria e decisoria

  • art. 188 c.p.c.

    dedotto come norma processuale violata in relazione alla trattazione delle prove

  • art. 189 c.p.c.

    dedotto come norma processuale violata in relazione alla precisazione delle conclusioni

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale sulla proposta del relatore

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile

  • art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel rinvio al meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerne la statuizione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes idonee a giustificare il decisum.
  • La mancata impugnazione di una ratio autonoma comporta la formazione del giudicato interno su quella base decisoria e, comunque, la carenza di interesse all'esame delle censure rivolte solo alle altre rationes.
  • La censura sulla mancata ammissione di prove è inidonea a determinare la cassazione della decisione se la sentenza di merito si fonda anche su un autonomo giudizio di irriducibile genericità delle istanze istruttorie non specificamente contestato nel ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità, chi censura una decisione in tema di prova deve confrontarsi con tutte le ragioni effettivamente poste a fondamento del rigetto dell'istanza istruttoria, non potendo limitarsi a contestarne una sola.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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