Cassazione Penale, Ordinanza n. 10715/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile, in parte, e comunque respinto, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che per le prime tre sentenze l'istanza fosse già stata decisa in precedenza e dunque fosse inammissibile, mentre per l'unificazione tra la quarta sentenza e le precedenti non ricorresse un medesimo disegno criminoso, valorizzando la specificità delle condotte e il notevole intervallo temporale tra i fatti. Nel ricorso si deduceva sostanzialmente un asserito difetto di motivazione e si contestava la mancata applicazione del vincolo della continuazione, sostenendo la sussistenza di una volizione unitaria; le censure, però, erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito in fatto, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata sui criteri per desumere la volizione unitaria e perché il provvedimento impugnato era motivato in modo puntuale: l'istanza era inammissibile per le prime tre sentenze, già oggetto di precedente decisione, e infondata quanto all'unificazione con le altre decisioni, per mancanza di elementi specifici idonei a dimostrare un preventivo e unitario disegno criminoso. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non indicava concreti elementi sintomatici, limitandosi a invocare la contiguità cronologica e l'analogia dei reati, e che tali censure sollecitavano una rivalutazione del fatto non proponibile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente il vincolo della continuazione e la necessità di un medesimo disegno criminoso, che deve essere preventivamente programmato almeno nella sua linea essenziale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione non basta la mera contiguità cronologica dei reati né l'identità o analogia dei titoli di reato, occorrendo invece elementi specifici e concreti dai quali desumere un preventivo disegno criminoso unitario.
- L'onere di allegare tali elementi grava sull'istante; in difetto, la domanda di unificazione deve essere respinta, poiché indici come serialità o abitualità criminosa non equivalgono di per sé a un medesimo programma delittuoso.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto quando le censure mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale valutato dal giudice di merito.
- Una motivazione che affronti in modo puntuale l'assenza del medesimo disegno criminoso e la precedente definizione di parte dell'istanza è sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto o di inammissibilità.
- La richiesta di continuazione tra sentenze distanziate nel tempo richiede la dimostrazione che il programma criminoso fosse già delineato prima della commissione del primo reato rilevante ai fini del vincolo.
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