Cassazione Civile, Ordinanza n. 09564/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società e del suo ex legale rappresentante, contestando l'indebita percezione di contributi pubblici a fondo perduto e la conseguente tassazione ai fini IRES e IVA. Dopo il rigetto dei ricorsi nei gradi di merito e il rigetto, in cassazione, del ricorso proposto contro la sentenza della CTR, la società ha proposto revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c., deducendo la sopravvenuta conoscenza di un atto essenziale: la sentenza penale di assoluzione dell'ex legale rappresentante per i medesimi fatti, con formula 'perché il fatto non sussiste', divenuta irrevocabile. La ricorrente ha quindi cercato di far valere tale pronuncia come elemento decisivo non considerato nel precedente giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa, per le sentenze e i provvedimenti che decidono nel merito, nei limiti previsti dall'art. 391-ter c.p.c.; per i provvedimenti di mera legittimità, invece, non è esperibile la revocazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c., ma solo quella per errore percettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. Poiché l'ordinanza impugnata si era limitata a rigettare i motivi di ricorso senza decidere nel merito, il rimedio azionato non era ammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la revocazione per sopravvenuta conoscenza di un documento decisivo, ma la sua operatività nei confronti delle decisioni della Cassazione è limitata dalle norme speciali sul mezzo di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti di legittimità.
Individua l'errore di fatto percettivo, unico motivo di revocazione richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per alcuni provvedimenti della Corte di cassazione.
Prevede la revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione nei limiti dell'errore percettivo di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
Solo quando la Corte decide la causa nel merito il relativo provvedimento può essere impugnato anche per revocazione nei casi previsti dalla disciplina speciale.
Delimita l'ambito della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, escludendola per le sentenze di mera legittimità non decise nel merito.
art. 111 Cost.
È richiamato come fondamento dell'esigenza di evitare la protrazione indefinita dei giudizi.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa soltanto nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla disciplina speciale; non è possibile estendere in via interpretativa i motivi di impugnazione oltre quanto consentito dalla legge.
- Il motivo di revocazione per sopravvenuta conoscenza di un documento decisivo non è utilizzabile contro un provvedimento di mera legittimità della Cassazione che abbia soltanto rigettato il ricorso, senza decidere la causa nel merito.
- Per i provvedimenti della Cassazione non decisori nel merito, il rimedio revocatorio è circoscritto all'errore di fatto percettivo, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e la svista risulti dalla lettura degli atti o documenti di causa.
- La distinzione tra decisione di merito e decisione di sola legittimità è decisiva ai fini dell'ammissibilità della revocazione: solo la prima apre, nei casi previsti, anche alla revocazione per errore di fatto diverso da quello previsto per le sentenze di mera legittimità.
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