Cassazione Penale, Sentenza n. 17022/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per più reati (artt. 61 n.2, 110, 617-quater, 617-sexies, 61 n.7, 116, 640-ter, commi 1 e 3 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: 1) errata ricostruzione della condotta e illegittima configurazione del concorso di persone nel reato (art.110 c.p.); 2) vizio di valutazione delle prove e mancanza di accertamento della condotta di intrusione nel sistema informatico (richiamando art.192 e norme sul rito); 3) irregolarità nella determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (richiamando artt.132, 133, 69 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i censure relative al concorso non erano state specificamente dedotte in appello (interruzione della catena devolutiva) e pertanto non consentite; le doglianze sulla valutazione delle prove erano di merito e non deducibili come violazione di legge ai sensi dell'art.192 c.p.p., sicché potevano essere esaminate solo come eventuale vizio motivazionale che nella fattispecie non sussiste; il motivo sulla dosimetria della pena era generico e non confrontava le argomentazioni motivate dei giudici di merito. Perciò la decisione di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata e incensurabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la specifica critica sul concorso non era stata proposta in appello, comportando interruzione della devoluzione.
Norma materiale riferita all'intrusione in sistemi informatici; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la condotta di reato e il contributo concorsuale della ricorrente.
Norma materiale collegata ai delitti informatici contestati; la Corte di merito ha valutato le modalità di intrusione e l'apporto della ricorrente come decisivi per l'appropriazione delle somme.
Norma relativa alla frode informatica; richiamata tra i reati ascritti e ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito.
Circostanze aggravanti contestate e valutate in sede di merito nella dosimetria della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro sui limiti della motivazione nella decisione di cassazione; la Corte ha motivato nei limiti richiesti dall'articolo.
Norma sulla valutazione delle prove: la Cassazione ha ribadito che le doglianze sulla valutazione probatoria non possono farsi valere come violazione di legge, ma solo come vizio motivazionale nei limiti dell'art.606 c.p.p.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento procedurale collegato alle deduzioni sulla motivazione: la Corte ha richiamato la distinzione tra vizio di motivazione valutabile e censure di merito inammissibili.
Richiamato nella giurisprudenza citata sul divieto di utilizzare l'art.192 per superare i limiti all'ammissibilità delle doglianze; conferma i vincoli valutativi in Cassazione.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) e lett. e)
Norme che delimitano i motivi ammessi in Cassazione: la Corte ha affermato che non è consentito eludere tali limiti deducendo violazioni dell'art.192; i rilievi probatori devono rientrare nelle categorie previste dall'art.606.
Principi sulla determinazione della pena: la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria purché motivata e non illogica; la valutazione di merito sulla congruità della pena non è sindacabile in Cassazione se supportata da motivazione.
Principio di specialità/concerto nella valutazione dei precedenti o della recidiva ai fini della determinazione della pena; richiamato in relazione al giudizio di comparazione e alla determinazione sanzionatoria.
Norma sulla recidiva e sui suoi effetti: ricordata come riferimento nella valutazione della gravità e nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Non è ammesso in Cassazione sollevare questioni nuove o non specificamente dedotte nel grado di appello: se una censura non è stata proposta in appello, la relativa questione è escussa dalla devoluzione.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove sono, in linea di principio, questioni di merito; non vanno qualificate come violazione di legge ai sensi dell'art.192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione.
- Per essere esaminata in Cassazione, una critica motivazionale deve confrontarsi puntualmente con il riepilogo e la motivazione resa dai giudici di merito; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la presenza di vizi logici o l'arbitrarietà, non la valutazione comparativa corretta se adeguatamente motivata.
- La mera intestazione di conti correnti a nome dell'imputato non è di per sé sufficiente a escludere la necessità di prova dell'apporto concorsuale; tuttavia, per la condanna occorre dimostrare il contributo causale e intenzionale dell'imputato.
- Quando vi sono due decisioni conformi di merito (Tribunale e Corte d'Appello) e la motivazione appare logica e analitica, la Cassazione raramente accoglie censure che richiedano una riconsiderazione delle emergenze probatorie.
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