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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19648/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello del 14/11/2023, che aveva rideterminato la sorveglianza speciale a tre anni e ordinato la restituzione di beni confiscati (eccetto un conto intestato alla moglie). Il motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 606, 1° comma, lett. e) c.p.p.: mancanza o contraddittorietà della motivazione e assenza della pericolosità sociale del proposto.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proponeva motivi non consentiti nel procedimento di prevenzione: secondo l'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato non fosse inesistente o meramente apparente, avendo svolto ampie argomentazioni sulla sussistenza della pericolosità qualificata del ricorrente. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 codice di procedura penale

    art. 606, 1° comma, lett. e) c.p.p.

    Il ricorrente ha invocato questo parametro procedurale per censurare la motivazione; la Corte ha ricordato che in materia di prevenzione il sindacato sulla motivazione in Cassazione è limitato e può avere rilievo solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 10 comma 3

    art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso motivato con censure non consentite

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 15 aprile 2015

    Corte Cost., sent. n. 106/2015

    Ha dichiarato costituzionalmente legittima la previsione che limita il ricorso per cassazione alle sole questioni di diritto nel processo di prevenzione; la Suprema Corte ne ha richiamato l'efficacia vincolante

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma che disciplina l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è ritenuto inammissibile per cause non esenti da colpa; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare 3.000 euro alla cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Sez. U, n. 33451/2014 Repaci; Sez. 2, n. 20968/2020 Noviello; Sez. 6, n. 33705/2016 Caliendo; Sez. 1, n. 6636/2016 Pandico

    Questi precedenti sono richiamati per affermare il principio consolidato secondo cui il sindacato sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione è limitato: la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente o meramente apparente

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per questioni di diritto; le censure sulla motivazione sono ricevibili solo quando la motivazione è inesistente o meramente apparente.
  • Se il giudice d'appello fornisce un'articolata e coerente motivazione sulla pericolosità sociale, un ricorso che si limiti a contestarne la fondatezza fattuale è probabilmente inammissibile in Cassazione.
  • Presentare in Cassazione motivi non consentiti in materia di prevenzione espone il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specialmente se sussistono profili di colpa nella scelta dei motivi.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è essenziale verificare che le censure attengano a violazioni di legge o a vizi di motivazione radicali (inesistenza o apparente), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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