Cassazione Penale, Sentenza n. 9403/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dei riesami avverso la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. I motivi principali: per entrambi la censura di vizio di motivazione e di insufficienza del quadro indiziario a supporto della partecipazione alla cosca Alvaro; per Angelo specifiche censure sulla identificazione nell'"Angelo" delle intercettazioni (confusione con "Angelo il biondo") e sull'erronea valutazione congiunta della sua posizione e di quella del fratello, nonché mancanza di elementi concreti che attestino una stabile "messa a disposizione" del sodalizio; in aggiunta, per Angelo dedotta carenza di motivazione circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione (artt. 274 e 275 c.p.p.). Per Antonino censura analoga ma ritenuta generica.
La decisione
La Corte di Cassazione: ha accolto il primo motivo proposto da Angelo Rechichi ritenendolo fondato, perché l'ordinanza di merito aveva posto a fondamento elementi intercettivi non univoci e aveva omesso di considerare elementi di segno contrario (in particolare la frase intercettata "a suo fratello noi non lo vogliamo"), non avendo individuato indizi gravi e precisi idonei a dimostrare la sua effettiva partecipazione dinamico-funzionale al sodalizio; per ciò ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di Angelo e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria (art. 309, comma 7 c.p.p.). Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonino Rechichi, ritenuto generico e meramente confutativo, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ricorda che la partecipazione ad associazione di tipo mafioso si valuta secondo una dimensione dinamico-funzionale: non basta lo "status" o riferimenti generici, ma sono necessari indizi gravi, precisi e convergenti (facta concludentia) che attestino una stabile messa a disposizione dell'agente per il sodalizio.
Contestazione della motivazione e del quadro indiziario richiamata come presunta violazione: la Corte valuta la correttezza della valutazione probatoria e della motivazione del giudice del riesame.
Riferito alla necessità di adeguata motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): il ricorrente deduceva carenza di valutazione individualizzata della pericolosità, questione ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama i parametri per la valutazione dell'interesse pubblico e della gravità indiziaria in ordine alla misura cautelare; il ricorso chiedeva che fosse più puntualmente valutata l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per la competenza al nuovo esame dopo annullamento: la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione mafiosa va valutata secondo una dimensione dinamico-funzionale: non è sufficiente la mera menzione o uno "status" pregresso; servono indizi gravi, precisi e convergenti (facta concludentia) che dimostrino la stabile "messa a disposizione" del soggetto.
- Le intercettazioni devono consentire una individuazione univoca della persona: ambiguità identificative (es. omonimie o soprannomi non corrispondenti) riducono il valore probatorio e possono giustificare l'annullamento del provvedimento cautelare.
- Il giudice deve valutare anche espressi elementi di segno contrario emersi dalle intercettazioni; omissioni di tali elementi possono rendere la motivazione illogica o insufficiente.
- Per la conferma di misure cautelari è necessaria una motivazione individualizzata circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione; la mancanza di tale valutazione può costituire motivo di censura.
- Un ricorso in Cassazione fondato su censure generiche o meramente confutative può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende.
- In caso di annullamento per vizio probatorio, la Corte può disporre il rinvio per nuovo esame al tribunale competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., lasciando al giudice di merito il riesame del quadro indiziario secondo i criteri richiamati.
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