Cassazione Penale, Ordinanza n. 26203/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità, già definita con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Trapani.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani resa ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p., relativa a un fatto poi riqualificato come detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 253 c.p.p., con riferimento a un sequestro di denaro asseritamente operato dalla polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto il motivo privo di autosufficienza perché non risultava documentata un'idonea allegazione del sequestro invocato a fondamento della censura.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice di riferimento per la riqualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
Richiamato dal ricorrente in relazione al tema del sequestro/confisca del denaro.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità del sequestro operato dalla polizia giudiziaria.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censura un provvedimento in relazione a un sequestro o ad altro atto processuale, occorre allegare in modo idoneo gli elementi necessari a verificare il fatto posto a fondamento della doglianza.
- Una censura di vizio di motivazione è inammissibile se si risolve in un'affermazione non sorretta da documentazione o allegazione specifica del fatto processuale dedotto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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