Cassazione Civile, Ordinanza n. 34875/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva presso terzi promossa per il pignoramento delle disponibilità di un'azienda sanitaria locale presso il suo tesoriere, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione ritenendo impignorabili le somme vincolate. La società procedente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro tale provvedimento e il Tribunale aveva accolto l'opposizione, disponendo però la compensazione delle spese processuali e dichiarandole irripetibili. Gli eredi del difensore originario del procedente hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi connessi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per la compensazione delle spese e che la motivazione del tribunale fosse solo apparente. In particolare, censuravano la ritenuta sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" in assenza di soccombenza reciproca, nonché il fatto che il tribunale non avesse richiamato in modo analitico i precedenti contrastanti. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che il giudice di merito aveva motivato la compensazione con la particolarità e complessità delle questioni giuridiche e con l'esistenza di orientamenti contrastanti di merito e di legittimità, anche nello stesso ufficio giudiziario, e che tale incertezza interpretativa integra gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione anche alla luce dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. La Corte ha inoltre escluso che fosse necessario un richiamo analitico dei singoli precedenti contrastanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale sulla compensazione delle spese di lite, reputando che l'incertezza interpretativa sulle questioni dirimenti e i contrasti giurisprudenziali costituissero ragioni sufficienti per la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, affermando che non era necessario l'espressa indicazione e l'analitico richiamo di tutti i precedenti contrastanti. Non essendosi costituiti gli intimati, non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
richiamato dal ricorrente come parametro della regolazione delle spese, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
la Corte ribadisce che, nel testo applicabile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese è consentita anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'incertezza interpretativa e i contrasti giurisprudenziali sulle questioni decisive.
la motivazione del tribunale è ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
sentenza Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo previgente dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'incertezza interpretativa sulle questioni decisive della lite e la presenza di contrasti giurisprudenziali, anche interni allo stesso ufficio giudiziario, possono integrare "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
- Ai fini della legittimità della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., non è sempre necessario che il giudice richiami analiticamente tutti i precedenti contrastanti: è sufficiente una motivazione che renda comprensibile l'esistenza dell'obiettiva incertezza sulla questione trattata.
- La motivazione sulla compensazione delle spese non è apparente quando indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi fattuali e giuridici che rendono la controversia particolare o complessa e che spiegano la deroga al principio di soccombenza.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la nozione di gravi ed eccezionali ragioni non è limitata ai soli casi espressamente menzionati dal legislatore, purché le ragioni indicate siano analoghe e non meramente soggettive o arbitrarie.
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