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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05007/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di ricostruzione e ristrutturazione, nell’ambito del quale una società subappaltatrice sosteneva di non aver ricevuto dall’appaltatrice principale il corrispettivo per le prestazioni eseguite. I suoi soci, dopo l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, hanno agito contro la committente pubblica, il direttore generale e il responsabile unico del procedimento, chiedendo: il pagamento dell’importo che la committente avrebbe versato indebitamente all’appaltatrice nonostante le denunce di inadempimento della subappaltatrice; il risarcimento dei danni da dissesto dell’impresa e da ostacolo al recupero del credito; il risarcimento del pregiudizio subito dai soci per lo svilimento delle partecipazioni sociali. In appello i ricorrenti hanno censurato: l’erronea declaratoria di giudicato sulla pretesa verso la committente; l’erronea esclusione della responsabilità dei funzionari; l’omesso esame di fatti decisivi e il travisamento delle prove circa l’asserito pagamento diretto alla appaltatrice, l’omessa vigilanza e l’affidamento ingenerato nella subappaltatrice; l’asserita mancata considerazione delle domande risarcitorie ulteriori. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto violazione dell’art. 2909 c.c. e vizi motivazionali/probatori, sostenendo che il precedente giudicato non fosse opponibile perché formatosi tra parti e petitum diversi, e che le prove dimostrassero la responsabilità della committente e dei funzionari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul giudicato, affermando che la sentenza del Tribunale di Trani aveva già accertato, con riferimento al medesimo rapporto sostanziale, che la subappaltatrice non aveva titolo per pretendere il pagamento diretto dalla committente e che mancavano i presupposti per applicare l’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, in assenza di previsione nel bando di gara e di contraddittorio con l’appaltatrice. Tale giudicato è stato considerato opponibile anche ai soci della società estinta, quali aventi causa, e comunque rilevante in via riflessa rispetto alla domanda di danno da svilimento delle partecipazioni. Quanto ai funzionari pubblici, la Corte ha confermato che, esclusa la possibilità di pagamento diretto, difettava il fondamento della responsabilità e risultava carente il quadro probatorio. I motivi di vizio motivazionale sono stati dichiarati inammissibili perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di omesso esame di fatto decisivo; inoltre, le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Sono state inoltre poste le spese a carico dei ricorrenti e disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale si estende ai successori della società estinta quali aventi causa e può operare anche in via riflessa rispetto a domande dei soci fondate sulla medesima situazione giuridica pregiudiziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta contro l'applicazione del giudicato e la sua estensione soggettiva/oggettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile per effetto della doppia conforme e perché le censure miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale di omesso esame del fatto decisivo non può essere dedotto in cassazione.

  • art. 118 del d.lgs. n. 163/2006

    Il pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore da parte della stazione appaltante era configurabile solo se previsto nel bando di gara e comunque nel rispetto del contraddittorio con l'appaltatore affidatario.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto, ricorrendone i presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza nell'adempimento e nella gestione dei rapporti, ma le censure sono state respinte.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di diligenza dei funzionari e della committente, senza esito favorevole.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere un affidamento ingenerato dalla condotta della committente.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di esecuzione secondo buona fede.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per fondare la responsabilità extracontrattuale dei funzionari e il risarcimento dei danni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere della prova circa i fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate nel governo della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di disponibilità e valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 18, terzo comma, della legge n. 55/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle procedure applicabili nei rapporti di appalto/subappalto.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi sulla non spettanza del pagamento diretto al subappaltatore, per difetto dei presupposti legali e contrattuali, preclude una successiva domanda fondata sul medesimo rapporto sostanziale, anche se qualificata diversamente o proposta contro soggetti ulteriori la cui responsabilità dipenda dalla stessa questione pregiudiziale.
  • Nella cancellazione della società dal registro delle imprese, i crediti non si estinguono automaticamente per il solo fatto di non risultare nel bilancio finale di liquidazione; il debitore che eccepisca l’estinzione o la rinuncia deve allegare e provare i relativi presupposti.
  • Il giudicato sostanziale può esplicare efficacia anche nei confronti dei soci della società estinta, quali aventi causa, e può operare in via riflessa quando la loro domanda dipenda logicamente e giuridicamente dalla medesima situazione già definita.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se le due decisioni di merito hanno fondato il rigetto sulle stesse ragioni e sul medesimo iter logico-argomentativo.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a una diversa lettura delle prove sono inammissibili quando il fatto storico è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Nel subappalto di appalto pubblico, il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore non è regola generale, ma richiede una base legale e/o contrattuale specifica, in particolare la previsione nel bando e il rispetto del contraddittorio con l’appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraAppalto
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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