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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33612/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

Un ente strumentale regionale che aveva occupato per anni locali di proprietà statale senza un titolo di detenzione contestava i provvedimenti dell'Agenzia del Demanio che intimavano il rilascio dell'immobile e richiedevano un'indennità per l'occupazione sine titulo. Dopo una pronuncia non definitiva del Tribunale che aveva già accertato l'occupazione senza titolo e ordinato il rilascio, poi divenuta definitiva su tale punto, il giudizio proseguiva sulla quantificazione della somma dovuta. In appello l'ente occupante censurava la condanna al pagamento dell'indennizzo, sostenendo, da un lato, l'omesso esame del difetto di prova dei presupposti della responsabilità e, soprattutto, l'erroneità del criterio di liquidazione basato sul valore locativo di mercato, in quanto l'immobile sarebbe stato destinato a uso governativo e non locabile sul mercato libero; dall'altro, deduceva violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'amministrazione e omesso esame del fatto decisivo della destinazione governativa dell'immobile. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello ritenendo già coperto da giudicato l'an della pretesa risarcitoria e confermando la condanna. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: nullità della sentenza per erroneo giudicato e omessa pronuncia sul primo motivo di appello e sulla parte del secondo relativa al quantum; violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c.; omesso esame del fatto decisivo della destinazione governativa dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato: ha dichiarato inammissibile, per difetto di specifica indicazione del contenuto della decisione coperta da giudicato, la censura con cui si contestava l'esistenza del giudicato sull'an debeatur; ha invece accolto la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa al criterio di quantificazione del danno, poiché la Corte territoriale non aveva affrontato il profilo dell'inapplicabilità del valore locativo di mercato invocato dal ricorrente. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio implicito non indicato nel dispositivo trascritto, essendosi la Corte limitata al dispositivo di cassazione parziale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge formulate nel primo e nel secondo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per il denunciato omesso esame del fatto decisivo

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la censura sul preteso mancato giudicato è stata dichiarata inammissibile perché non era stato specificamente riportato il contenuto della decisione passata in giudicato

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha ravvisato omessa pronuncia sulla censura relativa alla corretta determinazione del danno-conseguenza

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della pretesa risarcitoria per occupazione senza titolo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della parte che chiedeva l'indennizzo

Massime di principio

  • Quando una parte deduce in cassazione l'inesistenza di un giudicato esterno o interno, deve indicare specificamente il contenuto della decisione asseritamente coperta da giudicato, anche mediante trascrizione dei passaggi essenziali; in difetto, la censura è inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non esamina una specifica censura ritualmente proposta, specie se attiene non all'an debeatur ma al quantum debeatur e al criterio di liquidazione del danno.
  • Nel caso di occupazione senza titolo di immobile pubblico, il giudicato formatosi sull'accertamento dell'occupazione e dell'obbligo di rilascio non esaurisce necessariamente ogni questione relativa alla quantificazione dell'indennità o del risarcimento dovuto per il periodo di occupazione.
  • La domanda risarcitoria o indennitaria per occupazione sine titulo resta distinta, sul piano logico e processuale, dalla questione dei criteri di liquidazione del danno-conseguenza, che devono essere espressamente scrutinati se specificamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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