Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35526/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per compensi professionali relativi a prestazioni rese nella fase di concordato e nella fase di dichiarazione dello stato di insolvenza, invocando la prededuzione e, in subordine, il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il giudice delegato aveva inizialmente dichiarato esecutivo lo stato passivo recependo una proposta del commissario che, in termini ritenuti ambigui, indicava l'inammissibilità per tardività o, in subordine, l'ammissione solo parziale del credito. Successivamente, su istanza di correzione dell'errore materiale, era stato emesso decreto di correzione che confermava l'ammissione del credito per l'intero importo, ma solo in parte con privilegio e per il resto in chirografo, senza riconoscere la prededuzione. Il creditore aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., sostenendo che il termine per impugnare decorresse dalla comunicazione del decreto corretto e non da quella del primo decreto. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo che la correzione non riaprisse il termine di trenta giorni ex art. 99 l.fall. I motivi di ricorso in cassazione censuravano tale soluzione, deducendo: (1) che il provvedimento comunicato originariamente era giuridicamente inesistente o comunque privo di una vera decisione sull'ammissione; (2) che il tribunale aveva erroneamente negato che il decreto di correzione fosse il primo provvedimento effettivamente decisorio sulla domanda, con conseguente decorrenza del termine di opposizione da tale successivo decreto; i motivi terzo e quarto, sostanzialmente, insistevano sul mancato riconoscimento della prededuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo, il terzo e il quarto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Cassazione ha affermato che il reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di correzione dell'errore materiale può riguardare solo la sussistenza dei presupposti dell'errore materiale e le condizioni procedurali della correzione, ma non può investire le statuizioni corrette sull'an, sul quantum o sulla collocazione del credito. Le statuizioni corrette restano invece impugnabili con l'opposizione allo stato passivo secondo il termine ordinario, che nel caso concreto decorre dalla comunicazione del decreto come risultante dalla correzione, cioè dalla notificazione del decreto correttivo. Ne consegue che il tribunale avrebbe dovuto valutare la tempestività dell'opposizione con riferimento a tale ultimo provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    l'opposizione resta il mezzo ordinario per impugnare le statuizioni corrette dello stato passivo quanto all'ammissione, al quantum e alla collocazione del credito.

  • art. 99 l.fall.

    termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo

    il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del decreto di esecutività come risultante dalla correzione, non dal primo atto ambiguo poi corretto.

  • art. 101 l.fall.

    richiamato nel progetto di stato passivo come termine per l'inammissibilità della domanda, ma non è il fulcro della decisione di legittimità.

  • art. 26 l.fall.

    il decreto che corregge l'errore materiale nello stato passivo è reclamabile, ma il reclamo riguarda solo i presupposti della correzione, non il merito della collocazione del credito corretto.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla correzione degli errori materiali; la Corte valorizza il sistema della correzione del provvedimento e i suoi effetti sulle impugnazioni.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato nel coordinamento tra correzione e impugnazioni, ai fini della decorrenza del termine per opporsi allo stato passivo corretto.

  • art. 121 disp. att. c.p.c.

    la notificazione del decreto di correzione determina, in sostanza, il momento da cui decorre il termine per l'opposizione al passivo corretto.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    norma invocata per il privilegio del credito professionale, ma la Corte non entra nel merito del suo riconoscimento perché assorbito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità del decreto impugnato nei motivi di ricorso.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la nullità del decreto impugnato.

  • art. 97 l.fall.

    richiamato dal ricorrente e nel ragionamento sullo stato passivo e sulle relative comunicazioni.

Massime di principio

  • Il decreto di correzione dell'errore materiale sullo stato passivo è autonomamente reclamabile ex art. 26 l.fall., ma il reclamo può investire solo l'effettiva esistenza dell'errore materiale e i presupposti procedurali della correzione, non le statuizioni di merito corrette.
  • Quando il giudice delegato corregge lo stato passivo incidendo sull'an, sul quantum o sulla collocazione del credito, la parte corretta del provvedimento resta impugnabile con l'opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall.
  • Il termine per proporre opposizione contro lo stato passivo corretto decorre dalla comunicazione del decreto come risultante dalla correzione, poiché è quel provvedimento che rende attuale e conoscibile la decisione effettivamente assunta.
  • La scelta del creditore di richiedere la correzione di un provvedimento ambiguo non preclude di per sé la successiva opposizione allo stato passivo, se la decisione effettiva sul credito emerge solo dal decreto correttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.