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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08576/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo alla somma di euro 197.220 sequestrata nella disponibilità dell'indagata ritenuta provento di reato (riciclaggio/ricettazione). Il ricorso denunzia: (i) omessa/insufficiente motivazione dell'ordinanza in relazione al fumus commissi delicti (art. 606 lett. e) c.p.p.), contestando che il Tribunale non ha valutato molteplici elementi indizianti indicati dal PM; (ii) errata applicazione/interpretazione degli artt. 648 e 648-bis c.p. per avere il Tribunale ritenuto necessaria l'indicazione del delitto presupposto nell'immediato, quando secondo il PM è sufficiente dimostrare la generica provenienza delittuosa della somma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Brescia per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato e precisato i criteri di valutazione del "fumus commissi delicti" nel contesto del sequestro preventivo: il giudice deve accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, non limitandosi alla mera sussumibilità astratta del fatto; la sola sproporzione tra somme detenute e condizioni economiche non è sufficiente da sola a fondare il fumus; vanno considerate tutte le circostanze concrete (modalità di occultamento, luogo del rinvenimento, comportamento dell'indagato, precedenti, rapporti con contesti criminali, eventuale rilevanza tributaria dell'importo, ecc.). La Corte ha inoltre chiarito che, in una fase embrionale delle indagini, non è sempre necessario che il PM indichi l'esatta tipologia del reato presupposto, purché abbia allegato elementi idonei a rendere altamente probabile la provenienza delittuosa del bene.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Usato dal ricorrente per denunciare omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza in relazione al fumus del reato; la Corte valuta la correttezza della motivazione in ordine agli indici indiziari richiesti per il sequestro.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))

    Richiamato per denunciare violazione di legge nella applicazione degli artt. 648 e 648-bis c.p.; la Corte verifica la corretta interpretazione e applicazione delle norme penali sostanziali rispetto alla misura reale cautelare.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte osserva che ai fini del sequestro non è sempre necessario che il PM individui categoricamente il reato presupposto in fase iniziale, ma occorre fornire indizi concreti della provenienza illecita.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio; la Corte richiama i criteri per valutare il fumus anche rispetto a fattispecie di riciclaggio, con particolare attenzione alla necessità di elementi che superino il dubbio di lecita provenienza.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il grado di persuasività richiesto: le misure reali (sequestro preventivo) richiedono un quadro indiziario concreto, ma non la stessa persuasività richiesta per misure personali (art. 273).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione alla forma dell'impugnazione; utilizzata per descrivere i motivi di ricorso del PM.

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen. (richiamo sulle forme del contraddittorio)

    Richiamati per spiegare che il procedimento è stato svolto per iscritto in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo su somme di denaro serve più della sola sproporzione tra ciò che si detiene e i redditi dichiarati: è necessario un "quid pluris" di indizi concreti che rendano plausibile la provenienza delittuosa.
  • Il giudice deve valutare nel loro insieme tutte le circostanze concrete: modalità e luogo del rinvenimento, occultamento, comportamento dell'indagato (negazioni, tentativi di impedire il controllo), rapporti con contesti criminali, precedenti, e l'entità della somma rispetto a soglie penalmente/rilevanti (es. reati tributari).
  • Il fatto che il denaro sia stato trovato agevolmente dagli operanti non prova di per sé l'assenza di occultamento; la valutazione è fattuale e deve essere motivata considerando le concrete modalità del rinvenimento.
  • In una fase embrionale delle indagini non sempre è indispensabile che il PM indichi l'esatto delitto presupposto del riciclaggio/ricettazione; è però necessario che il PM allegi elementi sufficienti a far ritenere altamente probabile la provenienza illecita del bene.
  • Quando la somma è rilevante e non compatibile con i redditi dichiarati, il giudice deve considerare anche la possibile riconducibilità a delitti tributari o reati che producono profitti, valutando indizi che colleghino il denaro a tali illeciti.
  • Se il giudice omette di esaminare specifiche circostanze probatorie indicate dalle parti e si limita a conclusioni generiche, la sua ordinanza può essere annullata con rinvio per una nuova valutazione motivata.

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