Sentenza del 09/10/2017 n. 4011 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Contributo unificato - Onlus - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva di essere esente dal pagamento del contributo unificato nel processo tributario, richiamando il combinato disposto dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. In particolare, invocava l'esenzione prevista per gli atti compiuti dalle ONLUS, ritenendo che tale nozione comprendesse anche gli atti processuali.
La decisione
La pretesa di esenzione è stata esclusa. La Corte ha ritenuto che il termine "atti" contenuto nella disciplina agevolativa riguardi esclusivamente gli atti amministrativi e non quelli processuali, poiché le norme fiscali di favore devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, l'eventuale esenzione dal contributo unificato non può dipendere dalla sola qualità soggettiva di ONLUS, ma deve essere giustificata dalla particolare meritevolezza dell'oggetto del giudizio, in funzione della solidarietà sociale. È stata quindi confermata la debenza del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002
L'esenzione dal contributo unificato non opera automaticamente in ragione della natura o della qualifica dell'ente, ma deve essere valutata in relazione all'oggetto del giudizio e alla sua eventuale meritevolezza sociale.
Art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
L'esenzione prevista per gli atti delle ONLUS riguarda gli atti amministrativi e non si estende agli atti processuali, incluso il contributo unificato.
Principio di interpretazione restrittiva delle agevolazioni tributarie
Le disposizioni che introducono esenzioni o benefici fiscali non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 3 della Costituzione e principi comunitari di non discriminazione
La distinzione tra soggetti esenti e non esenti deve fondarsi su criteri oggettivi e coerenti, evitando che l'esenzione dipenda esclusivamente dalla natura soggettiva dell'ente.
Massime di principio
- La qualifica di ONLUS, ente non profit o soggetto con finalità solidaristiche non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato.
- Le esenzioni fiscali devono essere applicate restrittivamente: un'esenzione riferita genericamente agli "atti" può non comprendere gli atti processuali se la norma non lo prevede espressamente.
- Per stabilire se il contributo unificato sia esente occorre verificare la specifica base normativa e la natura dell'atto, distinguendo tra attività amministrativa e attività processuale.
- L'eventuale esenzione può essere collegata alla particolare meritevolezza e all'oggetto socialmente rilevante della controversia, non alla sola identità o qualifica del soggetto che agisce.
- In assenza di una disposizione chiara che estenda il beneficio al processo tributario, l'ente deve presumere dovuto il contributo unificato e non può fondare l'esenzione esclusivamente sulla propria natura non lucrativa.
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