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Sentenza

Sentenza del 09/10/2017 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Accertamento - Iva e Ires - Status Ente no profit - Onere della Prova ricorrente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non lucrativi. Il contribuente sosteneva che la propria veste di associazione sportiva dilettantistica e l'affiliazione alle federazioni sportive e al CONI fossero sufficienti a dimostrare il diritto all'esenzione. Secondo il principio richiamato, invece, l'onere della prova grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che deve dimostrare concretamente l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. La sola forma giuridica o l'affiliazione sportiva costituiscono elementi estrinseci e non provano, da soli, la sussistenza dei requisiti sostanziali.

La decisione

La contestazione dell'associazione non è stata accolta sul punto relativo all'onere probatorio: per beneficiare delle agevolazioni fiscali non è sufficiente qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica o risultare affiliati al CONI e alle federazioni sportive. Occorre provare in concreto l'assenza di finalità lucrative e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa fiscale. L'esito sostanziale è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente che invoca un regime derogatorio rispetto alla tassazione ordinaria deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

  • Art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 148

    L'esenzione e il trattamento fiscale agevolato per le associazioni non lucrative dipendono dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e non dalla sola forma giuridica dell'ente o dalla sua affiliazione a organismi sportivi.

  • Cassazione civile, Sezione V, 5 agosto 2016

    L'affiliazione alle federazioni sportive e al CONI è un dato meramente formale e neutrale, non sufficiente a provare il diritto alle agevolazioni fiscali; il contribuente deve fornire prova concreta dell'attività non lucrativa.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe alla tassazione ordinaria, devono essere provate dal contribuente che intende beneficiarne.
  • La qualificazione formale come ente non profit o associazione sportiva dilettantistica non è sufficiente: rileva il concreto funzionamento dell'ente e l'effettiva assenza di finalità lucrative.
  • L'affiliazione a federazioni sportive o al CONI può costituire un elemento indiziario, ma non dimostra da sola il diritto al regime fiscale agevolato.
  • È opportuno conservare e produrre documentazione sostanziale, come bilanci, rendiconti, verbali, contratti, modalità di svolgimento delle attività e gestione degli eventuali corrispettivi, per dimostrare il rispetto dei requisiti fiscali.
  • In caso di accertamento, la mera conformità statutaria o l'iscrizione ad albi e registri non sostituisce la prova dell'attività concretamente svolta e della sua natura non commerciale o non lucrativa.

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