Sentenza del 09/10/2017 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Terni
Notificazione "avvisi bonari" da parte del Consorzio ai consorziati - Raccomandata con posta ordinaria - Legittimità - Ingiunzione di pagamento per i contributi dovuti dal consorziato non preceduta dalla notificazione dell'avviso di pagamento - Illegittimità dell' ingiunzione - Esclusione - Ammissibilità dell'impugnazione per motivi di merito dell'ingiunzione di pagamento per contributi dovuti dal consorziato anche in mancanza d'impugnazione dell'"avviso bonario" precedentemente notificato- Prescrizione quinquennale del credito per i contributi dovuti dal consorziato al Consorzio - Termine di decorrenza - Condizioni per la riscossione prevista nel Regolamento per la riscossione 6/6/2006 n. 6 della Regione Umbria (art. 2 comma 7, 7 bis, e 7 ter) - Importi superiori cumulativamente ad euro 17,00
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'ingiunzione di pagamento sostenendo che non fosse stata preceduta dalla regolare notificazione dell'avviso bonario, trasmesso dal Consorzio mediante raccomandata con posta ordinaria. Ha inoltre dedotto l'eventuale prescrizione quinquennale dei contributi e l'inesigibilità delle somme in relazione alla soglia di euro 17 prevista dal regolamento regionale. La controversia riguardava anche la possibilità di contestare nel merito l'ingiunzione, pur non avendo previamente impugnato l'avviso bonario.
La decisione
La notificazione dell'avviso bonario con una specifica modalità non è obbligatoria, poiché tale avviso ha una funzione meramente agevolativa e non costituisce necessariamente un presupposto dell'ingiunzione. Pertanto, l'ingiunzione è legittima anche se non è provata la preventiva notificazione dell'avviso bonario. Il consorziato può comunque impugnare l'ingiunzione per contestare nel merito l'esistenza o l'ammontare del debito, anche se non aveva impugnato l'avviso bonario. Il credito per contributi consortili è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dall'approvazione regionale del piano annuale di riparto, momento in cui il contributo diventa esigibile. La soglia di euro 17 non impedisce la riscossione anticipata quando gli importi non pagati, cumulativamente, superano tale limite. Nel caso descritto, i principi affermati risultano favorevoli al Consorzio quanto alla validità dell'ingiunzione e alle modalità di riscossione, ma riconoscono al consorziato la possibilità di far valere nel giudizio sull'ingiunzione le contestazioni sostanziali e la prescrizione.
Norme richiamate
Regolamento della Regione Umbria 6 giugno 2006, n. 6, art. 2, commi 7, 7-bis e 7-ter
Qualora al termine del quinquennio l'importo dell'imposta non raggiunge il limite di euro 17,00 (diciassette) l'imposta è comunque riscossa mediante cartella esattoriale
La disposizione impone la riscossione anche al termine del quinquennio per importi inferiori a euro 17, ma non vieta di procedere prima quando la somma degli importi non pagati supera cumulativamente tale soglia.
Norme sulla prescrizione quinquennale dei contributi periodici
I contributi consortili, avendo carattere periodico, si prescrivono in cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile, individuato nell'approvazione regionale del piano annuale di riparto.
Massime di principio
- L'avviso bonario, se non previsto dalla legge come atto necessario, ha normalmente funzione informativa o deflattiva e la sua omessa notificazione non invalida automaticamente la successiva ingiunzione.
- La mancata impugnazione dell'avviso bonario non preclude necessariamente la contestazione dell'ingiunzione: il debitore può far valere anche questioni di merito, come l'inesistenza del debito, l'erronea quantificazione o la prescrizione.
- Per verificare la prescrizione di un contributo periodico occorre individuare la data in cui il credito è divenuto esigibile, non semplicemente la data dell'avviso o dell'ingiunzione.
- Le soglie minime di riscossione devono essere interpretate secondo la loro funzione: una norma che impone la riscossione sotto una determinata soglia dopo un certo periodo non necessariamente vieta la riscossione anticipata quando gli importi si cumulano e superano la soglia.
- L'ingiunzione può essere valida sotto il profilo formale anche senza avviso bonario, ma il Consorzio deve comunque dimostrare l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità del credito richiesto.
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