Sentenza del 09/10/2017 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Imu - Società Sportiva Dilettantistica - Esenzione - Attività svolta - Prevalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione IMU agli immobili utilizzati da una società sportiva dilettantistica. Il punto centrale era stabilire se la veste giuridica di società di capitali fosse sufficiente a escludere il requisito della non commercialità oppure se dovesse prevalere l'esame concreto dell'attività esercitata. La sentenza afferma che la verifica deve essere sostanziale: occorre valutare l'attività effettivamente svolta e la prevalenza delle modalità non commerciali, senza attribuire valore decisivo alla forma giuridica adottata.
La decisione
La pretesa fondata esclusivamente sulla forma societaria non è stata ritenuta sufficiente per negare l'esenzione. Per le società sportive dilettantistiche opera il principio della prevalenza dell'attività svolta: l'esenzione può spettare anche a una società di capitali quando l'attività concretamente esercitata abbia carattere non commerciale secondo i requisiti previsti dalla disciplina IMU. L'esito è quindi favorevole al contribuente, subordinatamente alla prova delle modalità effettive di utilizzo dell'immobile.
Norme richiamate
Disciplina IMU sull'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali
L'esenzione non deve essere valutata soltanto in base alla qualificazione formale del soggetto, ma richiede l'accertamento dell'attività concretamente svolta nell'immobile e delle relative modalità, verificando se prevalgano quelle non commerciali.
Normativa sulle società sportive dilettantistiche
La costituzione in forma di società di capitali non esclude automaticamente la possibilità di beneficiare dell'esenzione IMU; è determinante la natura effettiva e prevalente dell'attività esercitata.
Massime di principio
- In materia di esenzioni fiscali, la forma giuridica del soggetto non è necessariamente decisiva: occorre esaminare l'attività concretamente svolta.
- Una società sportiva dilettantistica può accedere all'esenzione IMU anche se costituita come società di capitali, purché dimostri che nell'immobile prevalgano attività svolte con modalità non commerciali.
- Il contribuente deve documentare l'utilizzo effettivo dell'immobile, la tipologia degli utenti, le modalità di accesso, i corrispettivi applicati e l'eventuale assenza di logiche tipicamente commerciali.
- L'esenzione non deriva automaticamente dalla qualifica di società sportiva dilettantistica: la prevalenza dell'attività non commerciale deve essere verificata caso per caso.
- L'amministrazione comunale non può negare l'agevolazione basandosi esclusivamente sull'esistenza di una società di capitali, ma deve considerare gli elementi sostanziali dell'attività.
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