Sentenza del 09/10/2017 n. 188 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di abbuono e l'invito al pagamento di euro 269.571,45 per accise sull'alcool grezzo rubato. Ha dedotto principalmente la prescrizione quinquennale del credito, l'illegittimità della pretesa per mancato contraddittorio preventivo, l'errata applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504/1995 al furto e l'illegittima richiesta di interessi e indennità di mora. L'Ufficio sosteneva invece che il termine fosse sospeso fino all'archiviazione del procedimento penale e che la nota del 18 maggio 2011 avesse interrotto la prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha stabilito che il furto non rientrava, secondo la normativa applicabile, tra le ipotesi di perdita o distruzione per caso fortuito o forza maggiore previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 504/1995; pertanto, non poteva operare la sospensione della riscossione collegata a tale disposizione. Il termine quinquennale di prescrizione decorreva dall'accertamento del furto o, al più tardi, dalla determinazione del tributo del 15 aprile 2010. L'atto emesso il 28 aprile 2015 e notificato il 4 maggio 2015 era quindi tardivo. La nota del 18 maggio 2011 non aveva efficacia interruttiva, perché non costituiva né una valida messa in mora né l'avviso di pagamento previsto dalla legge. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 3.000,00, oltre a quelle già stabilite in primo grado.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995, Testo Unico delle Accise
Il termine di prescrizione è di cinque anni.
La pretesa per accise deve essere esercitata entro cinque anni dal momento in cui il credito diventa esigibile. Nel caso concreto, il termine non è stato sospeso dal procedimento penale relativo al furto.
Art. 4, D.Lgs. n. 504/1995, Testo Unico delle Accise
Perdita o distruzione della merce per cause di forza maggiore o per atti ad opera di terzi non imputabili alla ricorrente.
La Commissione ha ritenuto che il furto non rientrasse nella fattispecie normativa di perdita o distruzione per caso fortuito o forza maggiore applicabile all'abbuono e alla sospensione della riscossione.
Art. 14, D.Lgs. n. 504/1995, Testo Unico delle Accise
Solo un atto avente i requisiti dell'avviso di pagamento può essere idoneo a formalizzare la pretesa e, secondo la decisione, a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Art. 1219 c.c.
La nota dell'Ufficio del 18 maggio 2011 non conteneva i requisiti minimi per essere qualificata come intimazione o messa in mora idonea a interrompere la prescrizione.
Artt. 24 e 97 della Costituzione
Richiamati dalla società in relazione alle garanzie di difesa e ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; la decisione è stata definita principalmente sulla base della prescrizione.
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000
Richiamato dalla società in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la controversia è stata decisa senza necessità di fondare l'esito su tale censura.
Massime di principio
- In materia di accise, il termine quinquennale di prescrizione deve essere verificato partendo dal momento in cui l'obbligazione tributaria è sorta o il tributo è stato determinato, salvo una specifica e applicabile causa legale di sospensione o interruzione.
- La mera pendenza di un procedimento penale o la successiva archiviazione non sospende automaticamente la prescrizione se la fattispecie concreta non rientra espressamente nella disposizione che prevede tale sospensione.
- Il furto della merce sottoposta ad accisa non equivale necessariamente a perdita o distruzione per forza maggiore: occorre verificare la normativa vigente ratione temporis e se essa ricomprenda espressamente l'evento.
- Una comunicazione amministrativa generica, soprattutto se limita a disporre la sospensione della riscossione, non interrompe la prescrizione se non manifesta in modo chiaro la volontà di esigere il credito e non possiede i requisiti dell'avviso di pagamento o della costituzione in mora.
- Per interrompere validamente la prescrizione, l'atto deve essere portato a conoscenza del debitore e contenere una pretesa sufficientemente determinata, con l'indicazione chiara dell'obbligo da adempiere e della volontà dell'amministrazione di farlo valere.
- Quando la prescrizione è maturata prima della notifica dell'atto impositivo o dell'invito al pagamento, la pretesa tributaria deve essere annullata, anche se l'imposta sarebbe astrattamente dovuta nel merito.
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