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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17327/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca contro alcuni debitori per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, un atto di costituzione di fondo patrimoniale e una successiva donazione immobiliare, entrambi a titolo gratuito e ritenuti pregiudizievoli delle ragioni creditorie. Nel corso del giudizio è intervenuta una società che si è dichiarata cessionaria in blocco dei crediti della banca originaria, tramite mandataria, e il giudizio è proseguito con estromissione della banca cedente. In appello i debitori hanno contestato sia l'ammissibilità dell'intervento del cessionario, sia la prova della titolarità del credito azionato, deducendo violazione delle preclusioni istruttorie e nullità/motivazione apparente della sentenza. In cassazione hanno articolato sei motivi: 1) violazione degli artt. 105 e 111 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'intervento del cessionario nel giudizio revocatorio già instaurato dal cedente; 2) violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la corte d'appello ritenuto provata la cessione del credito e la legittimazione della cessionaria valorizzando l'avviso in G.U. ex art. 58 TUB e altra documentazione asseritamente tardiva; 3) 4) 5) e 6) motivi ulteriori, dichiarati assorbiti, relativi a preclusioni istruttorie, omessa pronuncia, onere della prova e prova dei presupposti dell'azione revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che l'intervento volontario del terzo con domanda autonoma è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e che l'art. 268 c.p.c. preclude solo sul piano istruttorio, non sul piano della domanda. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la corte d'appello avesse motivato in modo solo apparente sulla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria: l'avviso di cessione in G.U. ex art. 58 TUB rende la cessione efficace e opponibile, ma non basta, di per sé, a dimostrare che quello specifico credito rientri nel perimetro della cessione se ciò è contestato; occorre una prova ulteriore, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, e il giudice di merito deve spiegare in modo puntuale il percorso logico seguito. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata per rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato per contestare l'ammissibilità dell'intervento del terzo.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 105 c.p.c. nel primo motivo di ricorso.

  • art. 268 c.p.c.

    le decadenze previste dalla norma operano sul piano istruttorio; non precludono la proposizione dell'intervento con domanda autonoma fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

  • art. 183 c.p.c.

    le produzioni documentali effettuate oltre i termini delle preclusioni istruttorie sono inammissibili e la decadenza è rilevabile d'ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    nel giudizio di appello è vietata la nuova produzione documentale oltre i limiti consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 58 TUB

    la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale rende efficace e opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non prova automaticamente l'inclusione di quello specifico credito nella cessione.

  • art. 1264 c.c.

    la pubblicazione ex art. 58 TUB sostituisce la notificazione individuale prevista da questa norma per l'opponibilità della cessione del credito ai debitori.

  • art. 2697 c.c.

    il cessionario che agisce in giudizio deve provare la titolarità sostanziale del credito specificamente azionato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi ulteriori sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi ulteriori sulla valutazione delle prove.

  • art. 170 c.c.

    richiamato nei motivi ulteriori, senza che dal testo emerga una specifica applicazione decisoria.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio dichiarandosi cessionario di un credito deve provare non solo l'efficacia e l'opponibilità della cessione in blocco, ma anche che il credito concretamente azionato rientri nel perimetro della cessione stessa.
  • La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB sostituisce la notificazione individuale al debitore ceduto, ma ha efficacia probatoria limitata: è sufficiente solo se l'avviso individua i crediti ceduti con criteri tali da consentire un collegamento univoco con il rapporto controverso.
  • Se l'inclusione del credito nella cessione è specificamente contestata, il cessionario deve fornire ulteriore prova documentale del trasferimento, mediante il contratto di cessione e i relativi allegati, nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
  • La produzione documentale tardiva oltre i termini fissati dall'art. 183 c.p.c. è inammissibile e la relativa decadenza deve essere rilevata anche d'ufficio.
  • L'intervento volontario del terzo con domanda autonoma o litisconsortile è ammissibile sino all'udienza di precisazione delle conclusioni; l'art. 268 c.p.c. incide sulle preclusioni istruttorie, non sulla possibilità di proporre la domanda.
  • Una motivazione che si limiti ad affermazioni assertive sulla titolarità del credito, senza esaminare il contenuto concreto dei documenti prodotti e senza rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito, è affetta da motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del creditoInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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