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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28438/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di un dipendente dell'azienda di trasporto pubblico al riconoscimento dell'ERS, voce retributiva introdotta da un accordo aziendale dell'11 luglio 2000 nell'ambito di una riforma del sistema retributivo. Il lavoratore, assunto nel 1999 con contratto di formazione e lavoro di 24 mesi poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, sosteneva che il periodo di formazione e lavoro dovesse essere computato nell'anzianità di servizio e che, per analogia con gli aumenti periodici di anzianità (APA), l'ERS dovesse essergli attribuito. La società ricorrente contestava invece che la voce fosse legata all'anzianità di servizio: secondo la sua tesi, l'ERS spettava solo al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'accordo aziendale, poiché esso derivava dalla confluenza e riorganizzazione di precedenti elementi premiali e indennitari, con finalità di semplificazione e razionalizzazione della retribuzione, non di valorizzazione dell'anzianità. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione all'accordo aziendale 11/7/2000 e all'accordo nazionale preliminare di rinnovo del CCNL 2/3/2000, lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo decisivo alla successiva trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, estendendo indebitamente al lavoratore un emolumento riservato ai dipendenti già stabilmente in forza alla data pattizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato continuità con il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui le clausole della contrattazione collettiva che, nel contesto di una riforma del sistema retributivo, distinguono tra personale già assunto a tempo indeterminato e lavoratori in contratto di formazione e lavoro non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in l. n. 863 del 1984, né introducono un trattamento discriminatorio, quando attribuiscono determinati elementi retributivi ai soli dipendenti già in forza al momento dell'accordo. Ha quindi qualificato l'ERS come elemento retributivo non direttamente fondato sull'anzianità di servizio, ma determinato per confluenza di precedenti voci retributive e finalizzato a razionalizzare il trattamento economico dei lavoratori già stabilizzati. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda e per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute nel tempo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di legge e dei canoni ermeneutici contrattuali.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Sono stati richiamati come criteri interpretativi dell'accordo collettivo aziendale e del CCNL preliminare.

  • d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5

    Le clausole collettive che distinguono tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori in CFL, nel contesto di una riforma retributiva, non ne violano la disciplina.

  • L. n. 863 del 1984

    Norma di conversione del d.l. n. 726 del 1984 richiamata per escludere la contrarietà delle clausole collettive al regime del contratto di formazione e lavoro.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Essendo superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

Massime di principio

  • Quando un istituto retributivo nasce da una riforma contrattuale che riordina precedenti voci stipendiali, la sua spettanza va interpretata in base alla funzione concreta dell'emolumento e alla platea dei destinatari individuata dall'accordo, senza sovrapporlo automaticamente agli istituti legati all'anzianità di servizio.
  • Il periodo svolto con contratto di formazione e lavoro non determina di per sé il diritto a tutti gli emolumenti successivamente previsti per il personale a tempo indeterminato, se la fonte collettiva riserva la voce retributiva ai soli dipendenti già stabilmente in forza alla data dell'accordo.
  • La qualificazione di una voce come collegata all'anzianità di servizio richiede che il titolo attributivo sia effettivamente fondato su tale parametro; ove l'emolumento sia invece il risultato di confluenza e riordino di precedenti compensi aziendali, non è consentita un'estensione analogica basata sul solo computo dell'anzianità convenzionale.
  • Le clausole della contrattazione collettiva che, in un contesto di razionalizzazione del trattamento economico, differenziano tra personale già in servizio e lavoratori assunti con CFL non sono discriminatorie se si limitano a salvaguardare la posizione economica di chi già percepiva quelle voci, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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