Ordinanza n. 909/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 21.1.2026, successivamente notificate (al sig. Aldo Giovanni Moccia in data 17.2.2026), adottata dall’arch. Raffaele Vella, Responsabile p.t. dell’Area IV - Urbanistica e Territorio del Comune di Casaluce, ad oggetto: “Acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime di opere edilizie abusive ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, effetto dell’Ordinanza di demolizione n. 10 dell’11.5.2021 per le aree identificate catastalmente al foglio 10, p.lla 61 (all. 1); 2. della Determinazione Dirigenziale n. 3 del 27.1.2026, successivamente notificate (al sig. Aldo Giovanni Moccia in data 17.2.2026), adottata dal medesimo Responsabile p.t. dell’Area IV, di medesimo oggetto della precedente sub 1, effetto dell’Ordinanza di demolizione n. 11 dell’11.5.2021 per le aree identificate catastalmente al foglio 10, p.lla 5287 (all. 2); 3. della Determinazione Dirigenziale n. 4 del 28.1.2026, successivamente notificate (al sig. Aldo Giovanni Moccia in data 17.2.2026), adottata dal medesimo Responsabile p.t. dell’Area IV, di medesimo oggetto della precedente sub 1, effetto dell’Ordinanza di demolizione n. 12 dell’11.5.2021 per le aree identificate catastalmente al foglio 10, p.lla 657 (all. 3); 4. di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso, coordinato e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo dell’interesse di parte ricorrente e, segnatamente, ove occorra e per quanto di ragione: a) dell’Ordinanza di demolizione n. 10, prot. 4928 dell’11.5.2021; b) dell’accertamento tecnico prot. n. 2649 dell’11.3.2021; c) dell’Ordinanza di demolizione n. 11, prot. 4930 dell’11.5.2021; d) dell’accertamento tecnico prot. n. 2649 dell’11.3.2021; e) dell’Ordinanza di demolizione n. 12, prot. 4931 dell’11.5.2021; f) dell’Ordinanza n. 7 del 7.3.2022, prot. n. 2644, con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, per l’inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 10 del 11.5.2021; g) dell’Ordinanza n. 8 del 7.3.2022, prot. n. 2345, con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, per l’inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n. 11 del 11.5.2021; h) dell’Ordinanza n. 9 del 7.3.2022, prot. n. 2346, con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, per l’inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 12 del 11.5.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni dirigenziali di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree di sedime di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato tre determinazioni dirigenziali del Comune di Casaluce, adottate nel gennaio 2026 ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, con le quali erano state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale le aree di sedime relative a opere edilizie abusive, in conseguenza di precedenti ordinanze di demolizione del maggio 2021 e di accertamenti di inottemperanza, nonché degli ulteriori atti presupposti e connessi. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il ricorso è stato ritenuto, a un primo sommario esame, non privo di fumus in relazione all’orientamento secondo cui, se il privato ottempera anche tardivamente all’ordine di demolizione, ma prima dell’adozione del provvedimento comunale di acquisizione da trascrivere nei registri immobiliari, l’acquisizione non deve essere disposta quando la demolizione delle opere abusive sia stata comunque realizzata. Nel caso concreto, la demolizione dei manufatti era avvenuta prima dell’adozione delle determinazioni di acquisizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia delle determinazioni dirigenziali impugnate. Il fumus boni iuris è stato ravvisato alla luce del principio secondo cui l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, pur avendo natura dichiarativa e conseguendo ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni in caso di mancata ottemperanza, non deve essere disposta se il privato ha demolito le opere prima dell’adozione del provvedimento di acquisizione, poiché è stato raggiunto lo scopo dell’azione amministrativa. È stato inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora. La discussione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione; peraltro, se il privato ottempera anche tardivamente ma comunque prima che il Comune abbia adottato il provvedimento di acquisizione che deve essere trascritto nei registri immobiliari, non si procede all'acquisizione poiché lo scopo principale cui l'acquisizione è finalizzata, cioè la demolizione delle opere abusive, è stato comunque raggiunto
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni in caso di mancata demolizione, ma non deve essere disposta quando la demolizione, anche tardiva, sia intervenuta prima dell’adozione del provvedimento comunale di acquisizione da trascrivere nei registri immobiliari.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura dichiarativa e si collega all’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato con l’ordine di demolizione, in caso di mancata ottemperanza.
- La demolizione eseguita tardivamente, ma anteriormente all’adozione del provvedimento comunale di acquisizione destinato alla trascrizione nei registri immobiliari, impedisce l’acquisizione quando abbia già realizzato lo scopo principale della misura, consistente nella rimozione delle opere abusive.
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