Cassazione Civile, Sentenza n. 20827/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto esenti da IVA le prestazioni sanitarie rese nel 2005 a favore dell'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino. L'Ufficio contestava il mancato assoggettamento ad IVA di corrispettivi per prestazioni rese a cittadini sammarinesi, sostenendo che, poiché la casa di cura aveva praticato tariffe fino a tre volte superiori rispetto a quelle applicate a cittadini italiani, la parte eccedente doveva considerarsi "prestazione libera" e quindi soggetta a IVA. L'Erario invocava altresì la mancata applicazione delle norme nazionali e convenzionali (legge n.432/1975) e richiedeva la cassazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva accolto il ricorso della società. La Corte ha ritenuto prevalente la disciplina europea (direttiva IVA) che prevede l'esenzione per ospedalizzazione e cure mediche rese da enti pubblici o da istituti "a condizioni sociali analoghe"; ha inoltre affermato che il livello dei prezzi o la ricerca del profitto non incidono di per sé sulla natura "esente" della prestazione medica, salvo che una specifica norma comunitaria richieda condizioni diverse. Conseguentemente, le prestazioni rese alla clientela sammarinese nell'ambito della convenzione sono state considerate esenti da IVA e il ricorso dell'Amministrazione è stato respinto. Le spese processuali sono state regolate alla luce della novità della questione (testo sentenza incompleto su distribuzione spese).
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 19
Norma nazionale che ingloba l'esenzione per prestazioni sanitarie; la Corte ha confermato che l'applicazione dell'art.10 deve essere interpretata alla luce del diritto europeo che ne definisce il perimetro applicativo.
Legge n. 432 del 1975 (ratifica della Convenzione italo-sammarinese)
La Corte ha ritenuto che la qualità di "convenzionato" risultante dalla convenzione e dalla sua ratifica supporti l'applicazione dell'esenzione, senza che il diverso livello tariffario di fatto modifichi la natura giuridica della prestazione.
Direttiva IVA (2006/112/CE), art. 132, par. 1, lett. b
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti.
La Corte interpreta la norma come direttamente vincolante e primaria rispetto alla normativa nazionale: se la prestazione è resa da enti pubblici o da enti privati "a condizioni sociali analoghe", lo Stato membro deve applicare l'esenzione; il livello dei prezzi non è criterio decisivo salvo diversa e chiara previsione comunitaria.
Sesta direttiva / disposizioni comunitarie storiche (art. 13, parte A, par. 1 e 2)
"1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite... g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale... 2. a) Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione... ad enti diversi da quelli di diritto pubblico... all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni: gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto... essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati..."
La Corte evidenzia che, mentre per servizi di assistenza sociale la direttiva consente esplicitamente agli Stati membri di subordinare l'esenzione a condizioni (non profit, prezzi approvati, ecc.), nelle norme dedicate alle prestazioni mediche non è stata prevista una simile condizione; pertanto il mero maggior prezzo non basta a escludere l'esenzione per le prestazioni sanitarie.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivi di cassazione)
Norma processuale utilizzata dall'Agenzia per denunciare vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi invocati e quindi ha respinto il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Le prestazioni ospedaliere e le cure mediche rese da enti pubblici o da istituti privati riconosciuti "a condizioni sociali analoghe" sono esenti da IVA in base alla disciplina comunitaria; la verifica dello "status" convenzionale o del riconoscimento è fondamentale.
- Il livello dei prezzi o la ricerca di profitto da parte dell'ente che eroga prestazioni mediche non annullano automaticamente l'esenzione IVA, salvo che una norma comunitaria o nazionale recepita espressamente condizioni l'esenzione al rispetto di limiti di prezzo o all'assenza di finalità di lucro.
- Le convenzioni internazionali (e la loro ratifica) che qualificano un soggetto come convenzionato con il servizio sanitario sono fattori decisivi per l'applicazione dell'esenzione; questioni relative ai prezzi convenuti vanno valutate come fatti rilevanti ma non mutano di per sé la natura giuridica della prestazione sanitaria.
- Spetta all'Amministrazione dimostrare che una prestazione non rientra nell'ambito dell'esenzione (es. provando l'assenza dello status di ente convenzionato o prove normative chiare che collegano l'esenzione a condizioni di prezzo/non-profit); dubbi interpretativi si risolvono alla luce della normativa comunitaria.
- In casi che coinvolgono prestazioni rese a cittadini stranieri o sulla base di accordi internazionali, è necessario innanzitutto verificare la disciplina unionale e le disposizioni convenzionali recepite nello Stato membro prima di ritenere imponibile una prestazione sanitaria.
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