Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui venivano recuperate a tassazione imposte dirette e IVA per l'anno d'imposta 2007. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in via preliminare, il difetto di legittima sottoscrizione dell'avviso ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 600/73. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale della società, ritenendo nullo il documento di delega perché privo dell'indicazione nominativa del dirigente delegato e perché l'ordine di servizio non sarebbe stato idoneo a trasferire il potere di firma in assenza di specifiche ragioni e del nominativo del soggetto delegato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/73, nella parte in cui la sentenza d'appello aveva affermato la necessità che la delega contenesse il nominativo del delegato e le ragioni specifiche del trasferimento del potere di firma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: si tratta di un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, con imputazione dell'atto all'organo delegante. Da ciò consegue che la delega può essere conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicare nominativamente il delegato, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica rivestita, e senza necessità di specificare le ragioni del trasferimento né la durata della delega. Poiché il giudice d'appello non si è attenuto a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente delegata; la delega è di firma e non di funzioni, e può essere conferita con ordine di servizio purché consenta di verificare ex post che il sottoscrittore sia legittimato, anche solo mediante indicazione della qualifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma sostanziale che disciplina la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: non trasferisce il potere sostanziale, ma realizza un decentramento interno dell'attività amministrativa.
- Per la validità della delega di firma non è necessario indicare nominativamente il funzionario delegato, essendo sufficiente la sua individuazione tramite la qualifica rivestita, purché sia possibile verificare successivamente la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto legittimato.
- La delega di firma non richiede l'indicazione delle ragioni specifiche del conferimento né della durata, perché non comporta il trasferimento di un potere proprio.
- Quando la decisione di merito pretende requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per la delega di firma, la sentenza è censurabile per violazione di legge.
Come è indicizzato
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