Ordinanza n. 117/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 661/2026, resa tra le parti, il 13 marzo 2026, notificata in pari data, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 30 dicembre 2025 della Direzione Edilizia Scolastica e Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali, rettificata e integrata con determina dirigenziale -OMISSIS- del 10 gennaio 2026, comunicata ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 36/23 con pec del 20 gennaio 2026, con la quale è stata aggiudicata al costituendo R.t.i. controinteressato la gara per il progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell’ex sede compartimentale delle Poste italiane s.p.a. in Palermo, quartiere Brancaccio – 1° intervento - CUP -OMISSIS- – CIG-OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ivi espressamente inclusi, per quanto di ragione i verbali della Commissione di gara di attribuzione dei punteggi qualità; e per l’accoglimento della domanda principale tesa al conseguimento dell’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto di appalto, con declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto con la controinteressata ed il subentro dell’odierna appellante, ovvero, in subordine, della domanda di risarcimento del danno per equivalente comunque non inferiore all’utile d’impresa pari al 10% dell’importo a base d’asta depurato del ribasso dell’odierna appellante, maggiorato di un ulteriore importo per danno curriculare pari al 5% sull’importo a base d’asta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto integrato per la riqualificazione e trasformazione di un ex edificio postale in complesso scolastico polivalente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante, partecipante a una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificatasi seconda, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto le censure contro l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato. La contestazione centrale riguarda l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, ritenuta dall’appellante integrante una variante progettuale non consentita, poiché prevedeva la totale prefabbricazione delle strutture in elevazione. Il TAR aveva invece qualificato tale proposta come soluzione migliorativa ammissibile. L’appellante ha chiesto, in via principale, l’aggiudicazione, la stipula del contratto, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro; in subordine, il risarcimento per equivalente, comprendente l’utile d’impresa e il danno curriculare.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità dell’aggiudicazione o sulla qualificazione dell’offerta come variante progettuale oppure soluzione migliorativa. Il Collegio ha rilevato che la controversia presenta questioni tecniche meritevoli di approfondimento nella fase di merito e che l’interesse delle parti può essere adeguatamente tutelato mediante la rapida fissazione dell’udienza, anche perché la procedura si trova ancora nella fase progettuale. La fissazione dell’udienza pubblica è stata demandata a separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
Consente, in sede cautelare, di tutelare l’interesse delle parti mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza definire la controversia.
Richiamato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti.
Massime di principio
- Quando una domanda cautelare in appello investe questioni tecniche che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accoglierla ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La tutela cautelare mediante fissazione accelerata del merito può ritenersi adeguata quando la procedura di gara si trova ancora nella fase progettuale e non risulta quindi necessario adottare, allo stato, una misura cautelare tipica di sospensione degli effetti della sentenza o dell’aggiudicazione.
- La qualificazione di una proposta tecnica come variante progettuale oppure come soluzione migliorativa, quando dipende da valutazioni tecniche controverse, deve essere approfondita nella fase di merito e non può essere definitivamente risolta sulla base della sola cognizione cautelare.
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