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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21594/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato dovuta per le annualità 2013 e 2014 in relazione a una concessione di occupazione e uso di un’area demaniale marittima nel Comune di Viareggio. La contribuente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 100 d.l. n. 104/2020, ottenendo la rideterminazione e riduzione del canone demaniale. La questione è se tale rideterminazione del canone, prevista come effetto "a ogni effetto" dal comma 9 dell’art. 100, debba riflettersi anche sulla base imponibile dell’imposta regionale, che la sentenza di merito aveva invece ritenuto commisurata al canone originario. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione ed errata interpretazione dell’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020, della l. n. 281/1970, delle leggi regionali Toscana n. 2/1971 e n. 85/1995, nonché dell’art. 53 Cost., sostenendo che la base imponibile dovesse essere calcolata sul canone ridotto per effetto della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, poiché l’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020 stabilisce che la liquidazione e il pagamento degli importi agevolati costituiscono "a ogni effetto" rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate, tale rideterminazione incide anche sulla base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni, la quale è ancorata al canone effettivamente dovuto e versato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Regione sul preteso vulnus all’autonomia finanziaria regionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale che esige la dimostrazione dell’incidenza sull’equilibrio di bilancio.

Norme richiamate

  • art. 100, commi 7, 8 e 9, d.l. n. 104/2020

    La definizione agevolata del canone demaniale, una volta eseguiti liquidazione e pagamento nei termini, comporta la rideterminazione del canone dovuto per le annualità considerate e tale effetto si estende anche ai fini fiscali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2 l. 16 maggio 1970, n. 281

    Individua il presupposto normativo dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

  • art. 1 l.r. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2

    È richiamato per il collegamento tra imposta regionale e canone concessorio, base del tributo.

  • art. 1 l.r. Toscana n. 85/1995

    Per le concessioni marittime, l’imposta è commisurata al 25% del canone statale di concessione.

  • art. 12 l.r. Toscana n. 77/2012

    Ha modificato, a decorrere dal 2013, il criterio di commisurazione dell’imposta regionale per le concessioni marittime.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla corretta commisurazione del prelievo alla capacità contributiva.

  • artt. 117, quarto comma, 119, 5 e 120 Cost.

    Sono stati evocati dalla Regione per sostenere la pretesa incostituzionalità della disciplina statale, ma la Corte ha escluso il contrasto costituzionale prospettato.

  • Corte cost. n. 46/2022

    Richiamata per affermare che l’ente territoriale che contesti la riduzione delle proprie entrate deve dimostrare l’impatto sull’equilibrio di bilancio e sulla capacità di finanziare le funzioni attribuite.

  • Corte cost. nn. 155/2020, 137/2018, 205/2016, 127/2016

    Richiamate in via di supporto al principio sulla necessità di dimostrare il concreto pregiudizio all’autonomia finanziaria regionale.

Massime di principio

  • Quando una norma di definizione agevolata stabilisce che il pagamento degli importi ridotti costituisce "a ogni effetto" rideterminazione del canone dovuto, tale effetto si riflette anche sui tributi che assumono quel canone come base imponibile.
  • La base imponibile di un’imposta parametrata al canone concessorio deve essere commisurata al canone effettivamente dovuto e versato, anche se ridotto per effetto di una procedura agevolata prevista ex lege.
  • Il giudice di merito viola la disciplina applicabile se calcola l’imposta sul canone originario, ignorando la rideterminazione legale intervenuta per adesione alla definizione agevolata.
  • La doglianza di incostituzionalità di una norma statale che incida sulle entrate regionali non può essere accolta in astratto: occorre la dimostrazione del concreto impatto sull’equilibrio di bilancio e sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni pubbliche regionali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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