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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39423/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino (17/03/2025) che aveva parzialmente riformato la condanna per furto pluriaggravato commesso il 29/12/2019 (sottrazione di due assegni dalla casa di un sacerdote ricoverato) ma aveva negato il riconoscimento della continuazione esterna tra quel furto e reati già definitivamente giudicati (sentenza n.1283/24). I ricorrenti (Manzato e Minandri sostanzialmente con identici motivi; Atteritano con due motivi) deducevano vizio di motivazione e violazione di legge: la continuazione sarebbe risultata dal medesimo disegno criminoso desumibile da elementi quali vittime simili (tutti sacerdoti), oggetti trafugati (assegni/denaro), prossimità geografica (area piemontese entro circa 100 km) e temporalità ravvicinata; inoltre si censurava l'uso, da parte della Corte territoriale, di argomenti non pertinenti (diversa persona offesa) e valutazioni generiche sul territorio, sulla monosoggettività delle ricettazioni rispetto al furto in concorso e su presunte autonome ideazioni di singoli fatti. Atteritano deduceva anche vizio sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nella parte relativa al diniego della continuazione esterna, constatando una motivazione manifestamente illogica e insufficiente della Corte di appello (uso di elementi non pertinenti come la diversa persona offesa e argomentazioni generiche sul territorio e sulla monosoggettività). La sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego della continuazione esterna e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio sul punto; il motivo di Atteritano relativo alle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rifiuto facendo riferimento a indici decisivi (ruolo non secondario e approfittamento dei rapporti con la vittima).

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 81, secondo comma

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione va valutata con riferimento al "medesimo disegno criminoso"; la Corte ricorda che per accertarlo vanno considerati indici quali unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità o analogia della natura dei reati, analogia del modus operandi e costante compartecipazione dei soggetti. Non è richiesto che i reati siano commessi a danno della medesima persona offesa.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione nella esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione: i ricorsi sono sintetizzati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (criteri sulla continuazione)

    Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Digiglio)

    Richiamati i precedenti che elencano gli indici indiziari utili per la valutazione del medesimo disegno criminoso; la Corte li applica come parametro ermeneutico per verificare la carenza motivazionale della Corte territoriale.

  • Giurisprudenza su motivazione del diniego delle attenuanti generiche

    Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule); Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 (Giovane e altri)

    Il giudice, quando respinge la concessione delle attenuanti generiche, può riferirsi agli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione esterna non richiede che le vittime siano identiche: la diversità della persona offesa non è di per sé ostativa alla continuazione.
  • Per valutare il "medesimo disegno criminoso" sono rilevanti indici come unitarietà del contesto, analogia del modus operandi, natura dei reati, brevità del lasso temporale e partecipazione costante; è sufficiente la presenza anche di alcuni di tali elementi, purché adeguatamente motivati.
  • Il motivo di rinvio per carenza motivazionale è tipico quando la Corte territoriale utilizza argomentazioni generiche, contraddittorie o non pertinenti (es. richiamo alla "diversa vittima" o alla sola monosoggettività senza spiegazioni concrete).
  • Sul profilo geografico, il criterio rilevante è l'analisi degli elementi fattuali che dimostrano un contesto unitario o collegato, non una richiesta di identità territoriale stringente; la motivazione deve spiegare perché il "diverso territorio" osterebbe la continuazione.
  • Quanto alle attenuanti generiche, il giudice può motivare il diniego indicando gli elementi decisivi (personalità del reo, approfittamento, ruolo), senza dover censire tutti gli elementi possibili; tale motivazione però deve restare coerente e specifica.

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