Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2137/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano la revoca della confisca preventiva disposta sui beni ritenuti riconducibili al de cuius Sabino Sibio, deducendo che i provvedimenti ablativi erano stati adottati sulla base della categoria dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24/2019) relativa alle "persone dedite ad attività delittuose" (lett. a), e non sulla base della diversa e ancora legittima categoria delle persone che "vivono abitualmente dei proventi di attività delittuose" (lett. b). Sostenevano quindi che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità, la confisca doveva essere revocata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo logica e sufficiente la motivazione del Tribunale di Roma sul punto che, alla stregua dell'analisi congiunta del decreto del Tribunale e di quello della Corte d'appello, la confisca aveva come presupposto anche (e in modo autonomo e autosufficiente rispetto alla parte incostituzionale) la qualificazione del proposto quale soggetto che viveva abitualmente dei proventi di attività delittuose. In ragione di ciò la confisca non è stata revocata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano la confisca sui soggetti 'dediti ad attività delittuose' (corrispondente alla lett. a) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011), mantenendo invece la disciplina applicabile ai soggetti che 'vivono abitualmente dei proventi di attività delittuose' (lett. b).

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) - art. 1, lett. a) e lett. b)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b., d.lgs. n. 159/2011

    Distinzione tra la figura del soggetto 'dedito ad attività delittuose' (lett. a) e quella del soggetto che 'vive abitualmente dei proventi di attività delittuose' (lett. b). La pronuncia ha richiesto verifica se la lett. b) possa costituire titolo autonomo e autosufficiente per la confisca.

  • Legge n. 1423 del 1956 - art. 1 (parametro storico invocato nei provvedimenti)

    art. 1, n. 1 e n. 2, L. n. 1423/1956

    I provvedimenti di merito richiamavano anche i parametri della legge del 1956 (qualificazione storica della pericolosità). La Corte ha ritenuto che l'analisi congiunta dei motivi dei vari decreti mostrasse che la confisca poggiava anche sul presupposto della 'vita abituale' dei proventi illeciti.

  • Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti formali alla doglianza in cassazione: il ricorso era proposto nei limiti consentiti dalla normativa sulle impugnazioni penali.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese dei ricorrenti per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • Decreto-legge 28/10/2020 n. 137, conv. L. 18/12/2020 n. 176 - art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Predisposizione procedurale relativa alla trasmissione delle conclusioni scritte del P.G. alla Corte; prevista nel procedimento.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)

    Sez. U, n. 3513/2021 (dep. 2022)

    Principio secondo cui, quando la confisca è fondata su un 'doppio titolo' (sia lett. a) sia lett. b)), occorre verificare se il titolo basato sulla lett. b) sia autonomo e sufficiente a reggere la confisca: se lo è, la pronuncia di incostituzionalità della lett. a) non comporta la revoca.

Massime di principio

  • Se la confisca è stata motivata con più presupposti (es. sia la qualifica di 'persona dedita' sia quella di chi 'vive abitualmente' dei proventi illeciti), il giudice deve verificare se la parte rimasta valida (lett. b)) sia autonoma e sufficiente a giustificare integralmente la misura: se sì, la confisca resiste alla declaratoria di incostituzionalità relativa all'altro presupposto.
  • È essenziale distinguere tra accertamenti di natura oggettiva (collegamento tra beni e provenienza illecita delle somme) e valutazioni soggettive (la qualifica della persona come 'vivente abitualmente' dei proventi illeciti): l'illegittimità della sola qualificazione soggettiva non investe automaticamente la parte oggettiva se il giudice di merito ha fondato la misura anche su un presupposto soggettivo rimasto valido.
  • In ricorsi per revoca di confisca dopo pronunce costituzionali, l'onere probatorio/argomentativo grava sul ricorrente per dimostrare che il provvedimento ablativo si fondava esclusivamente sul titolo poi dichiarato incostituzionale; se il complesso motivazionale dei provvedimenti risulta integrato e indica un titolo alternativo e autosufficiente, la revoca è preclusa.
  • Il controllo di legittimità della Corte è principalmente sulla logicità e sufficienza della motivazione di merito: se la motivazione congiunta dei diversi provvedimenti è coerente e razionale nel ritenere applicabile la lett. b), il ricorso è destinato ad essere respinto o dichiarato inammissibile.
  • Nelle impugnazioni occorre valutare l'insieme degli atti (proposta della Procura, decreto del primo giudice, decreto della Corte d'appello) e non singoli rilievi isolati: l'interpretazione complessiva può rendere autonomo il titolo non colpito dall'incostituzionalità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.