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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20244/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di responsabilità per il reato di furto in abitazione (fatto del 27/08/2013). Il ricorrente deduce: 1) intervenuta prescrizione per presunta insussistenza dell'aggravante contestata; 2) vizio nel riconoscimento fotografico operato dalle persone offese, con presunte incongruenze e modalità illegittime; 3) inattendibilità della teste Mastrolembo, che non era presente al fatto; 4) violazione del diritto di difesa per mancata assunzione di una prova decisiva, dovuta alla revoca dell'ordinanza che aveva ammesso un teste della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente di merito e reiterative rispetto a quelle già esaminate e motivate dalla Corte territoriale, per le quali non è ammessa una diversa riconsiderazione in sede di legittimità. In particolare: la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., quindi la prescrizione non è maturata; le contestazioni sul riconoscimento fotografico e sull'attendibilità della teste sono valutazioni probatorie che la Corte territoriale ha già adeguatamente motivato; la revoca dell'ammissione di una prova testimoniale non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se motivata dalla ritenuta esaustività dell'istruttoria. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, cod. pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2), con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso; tale valutazione, adeguatamente motivata, è risultata insindacabile in sede di legittimità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione delle conseguenze della inammissibilità: se non viene ravvisata 'assenza di colpa' nella causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria (condanna alla somma versata alla cassa delle ammende) oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulla prova: le censure che si limitano a proporre diversa lettura degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili.
  • Per opporre la prescrizione è necessario verificare preventivamente l'effettiva insussistenza di circostanze aggravanti che sospendano o allunghino i termini prescrizionali; la mera deduzione astratta non è sufficiente se la Corte territoriale ha dato motivazioni sull'aggravante.
  • Le contestazioni relative a riconoscimenti fotografici e all'attendibilità di testi richiedono che sia dimostrata la sussistenza di vizi procedurali o di evidenti incongruenze tali da rendere la decisione manifestamente illogica o arbitraria; altrimenti restano valutazioni riservate al giudice di merito.
  • La revoca, motivata, dell'ammissione di una prova testimoniale non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa quando il giudice ritiene l'istruttoria già esaustiva; la difesa deve indicare in modo specifico in che modo la mancata acquisizione della prova abbia pregiudicato il diritto di difesa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • In sede di cassazione è efficace concentrare i motivi su vizi di diritto, vizî di motivazione formale o profili di illegittimità procedurale chiaramente delineati, evitando la riproposizione, senza elementi nuovi, di questioni già decise in appello.

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