Sentenza del 16/03/2020 n. 7262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia circa la responsabilità solidale per dazi doganali risultanti da rettifica del valore di una partita di abiti importati nel 2011. L'Agenzia aveva rettificato il valore e contestato sanzioni e il pagamento dei dazi allo spedizioniere C.T. in qualità di rappresentante diretto dell'importatore, ritenendolo responsabile per non aver vigilato sulla veridicità dei documenti e dei dati forniti dall'importatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di C.T., ritenendo errata la pronuncia della CTR. Ha affermato che, quando la dichiarazione doganale è regolarmente presentata (applicabilità dell'art. 201 CDC), lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è solidalmente obbligato al pagamento dei dazi risultanti da rettifica semplicemente perché ha depositato la dichiarazione predisposta dall'importatore con i documenti da questi forniti. La responsabilità solidale del rappresentante diretto sussiste solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha concretamente contribuito alla formazione della dichiarazione fornendo dati o documenti necessari dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza o non veridicità. Essendo mancante nel caso di prova di tale intervento, la sentenza impugnata è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente; spese compensate.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario - CDC), art. 5, comma 4
"la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto"
Stabilisce la rilevanza della qualifica di dichiarante: la mancanza della prova dei poteri di rappresentanza conduce alla presunzione che il dichiarante agisca per conto proprio (rappresentante indiretto) e dunque sia obbligato come dichiarante.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), art. 201, p. 3
Collega l'obbligazione doganale al dichiarante: la responsabilità sorge in capo al soggetto che ha effettuato la dichiarazione. Per il rappresentante diretto la responsabilità sussiste solo se ha fornito dati necessari alla dichiarazione e ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'erroneità.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), artt. 202-205
Disciplinano ipotesi di obbligazione doganale non derivanti dalla dichiarazione (introduzione irregolare, sottrazione al controllo, ecc.): in tali casi la responsabilità deriva dal fatto materiale e può colpire soggetti che hanno partecipato o avuto conoscenza/obbligo di conoscenza dell'irregolarità.
L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, comma 6
"in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo"
Inserita nel quadro del diritto unionale: impone allo spedizioniere un dovere di vigilanza professionale, ma la responsabilità solidale si concretizza solo se è dimostrato che lo spedizioniere ha fornito o allegato dati/documenti necessari alla dichiarazione e ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
Richiamato in dottrina e giurisprudenza per rimarcare i principi generali di responsabilità e valutazione della colpa; la Cassazione ha però richiamato che la prova della colpa spetta all'Amministrazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 10
Citato nel ricorso come parametro riguardante profili sanzionatori e responsabilità; la Corte ha ritenuto assorbiti i motivi basati su tale norma dopo l'accoglimento dei primi due motivi.
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 28 (abrogazione)
Ha abrogato disposizioni del TULD (art. 41) che prevedevano una responsabilità sussidiaria dello spedizioniere; la Corte osserva che la responsabilità prevista da quella norma è incompatibile con il CDC e quindi è cessata.
Consente all'Amministrazione di provare la responsabilità anche tramite presunzioni; la Corte riconosce la possibilità di prova presuntiva ma richiede elementi che colleghino lo spedizioniere alla fornitura dei dati irregolari.
Art. 38 CDC e art. 40 CDC (richiamati)
Descrivono la sequenza procedurale per l'immissione in libera pratica; la loro inosservanza (es. introduzione irregolare) dà luogo a responsabilità ex artt. 202-203 CDC.
Massime di principio
- Distinguere rappresentanza diretta e indiretta: il responsabile primario dell'obbligazione doganale è chi firma la dichiarazione (dichiarante); il rappresentante indiretto che dichiara a proprio nome è normalmente responsabile come dichiarante.
- Per il rappresentante diretto che si limita a depositare la dichiarazione e i documenti forniti dall'importatore, la responsabilità solidale per dazi rettificati non sussiste a meno che l'Amministrazione provi che lo spedizioniere abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e ne conoscesse (o avrebbe dovuto conoscere) l'irregolarità, incompletezza o falsità.
- Se l'obbligazione doganale deriva da comportamenti materiali (introduzione irregolare, sottrazione al controllo, ecc.), si applicano gli artt. 202-203 CDC e possono essere ritenute responsabili anche persone che hanno partecipato sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità.
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione: essa deve dimostrare l'intervento attivo e consapevole dello spedizioniere nella formazione della dichiarazione o la sua partecipazione a fatti che integrino le ipotesi di introduzione/sottrazione irregolare. Le presunzioni sono ammesse ma devono essere adeguatamente circostanziate.
- La mera violazione degli obblighi di diligenza professionale non è automaticamente sufficiente a configurare responsabilità solidale se non emerge il collegamento concreto tra l'operato dello spedizioniere e i dati/documenti errati che hanno determinato la rettifica.
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