Cassazione Penale, Sentenza n. 49645/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma in appello della condanna per ricettazione e detenzione di merce contraffatta (artt. 474, 648 c.p.): 1) mancata traduzione di atti processuali e quindi violazione dell'art. 143 c.p.p. e correlati (art. 178, 180 c.p.p.); 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata traduzione; 3) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla valutazione delle prove e alla disponibilità dei locali/merci (si sosteneva che i depositi fossero nella disponibilità di altro soggetto); 4) errore nel trattamento sanzionatorio, applicazione errata dell'art. 62-bis c.p. e travisamento del verbale di sequestro; 5) omissione di applicare l'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, osservando che la valutazione sulla conoscenza della lingua italiana è di merito e nella fattispecie adeguatamente motivata (presenza del ricorrente alla perquisizione, sua partecipazione al conteggio, sottoscrizione dei verbali, documenti di identità italiani, precedente presenza sul territorio). Il terzo motivo è stato considerato aspecifico e ricorrente nella sostanza rispetto a quanto già valutato in appello: le sentenze di merito dimostravano la disponibilità dei depositi, il possesso delle chiavi e indici della consapevolezza della natura contraffatta della merce. Il quarto motivo è stato dichiarato tardivo (non dedotto in appello) e quindi non scrutinabile in cassazione. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte tardivo e comunque infondato: benché la pronuncia costituzionale su art. 131-bis fosse intervenuta prima dell'udienza di appello, la difesa non ha evocato l'istituto in sede di appello; in ogni caso i fatti (21.847 capi, organizzazione commerciale, deposito) escludono la riconducibilità alla particolare tenuità. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione alla parte civile Giorgio Armani s.p.a. delle spese di rappresentanza e difesa quantificate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Diritto alla traduzione degli atti processuali: la Corte ha ritenuto che la verifica della conoscenza dell'italiano sia valutazione di merito adeguatamente motivata e non censurabile in cassazione se supportata da prove
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione alla forma e alla conoscenza degli atti: la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze perché la valutazione della conoscenza della lingua è fondata su fatti istruttori
art. 474, secondo comma, cod. pen.
Norma relativa alla contraffazione di marchi: reato contestato e confermato in sede di merito
art. 648, secondo comma (ora quarto comma), cod. pen.
Norma sulla ricettazione (nella sua disciplina aggiornata): reato contestato e valutato non di particolare tenuità dai giudici di merito
Previsione della trattazione con contraddittorio scritto in casi di mancata richiesta di udienza: procedimento trattato con contraddittorio scritto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della motivazione della sentenza di cassazione: la Corte ha motivato nei limiti strettamente necessari
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che non sia applicabile al caso concreto (grande quantità di merce e organizzazione dell'attività) e ha osservato che l'eccezione doveva essere tempestivamente sollevata in appello
sentenza Corte costituzionale n.156/2020
Dichiarazione di illegittimità costituzionale di parti di art. 131-bis: rilevante ma, ove non tempestivamente invocata in appello, non produce effetto automatico se i fatti non mostrano la tenuità
Circostanze attenuanti applicabili: censurate in ricorso ma la doglianza non era stata dedotta in appello e perciò inammissibile in cassazione
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di proporre in cassazione questioni non prospettate in appello: usato per dichiarare inammissibili motivi tardivi o nuovi
art. 609, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.
Parametro della cognizione del giudice di legittimità, limitata ai motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che la cassazione è vincolata ai motivi proposti
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per liquidare somme a carico del ricorrente
Massime di principio
- La richiesta di traduzione degli atti processuali è valutazione di merito: in cassazione difficilmente è accolta se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la conoscenza della lingua da parte dell'imputato (es. presenza al verbale, sottoscrizione, richieste durante l'istruttoria).
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello allineate), la Corte d'appello non è tenuta a discutere ogni singola deduzione difensiva in modo analitico; la valutazione globale può essere sufficiente e la cassazione è molto deferente sulle valutazioni probatorie e fattuali.
- Questioni non sollevate in appello (nuove deduzioni o richieste di attenuanti) sono generalmente inammissibili in cassazione salvo eccezioni tassative; è quindi essenziale prospettare tutte le questioni rilevanti già in appello.
- L'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) va tempestivamente evocata e sostenuta in sede di merito: anche la sopravvenuta giurisprudenza costituzionale non collega automaticamente l'istituto al caso concreto se i fatti (quantità, organizzazione, finalità di lucro) smentiscono la 'tenuità'.
- La Corte di Cassazione limita il suo controllo agli aspetti di diritto e all'idoneità della motivazione; per ottenere successo bisogna dimostrare vizi formali o interpretativi rilevanti e non solamente una diversa valutazione delle prove.
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