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Ordinanza

Ordinanza n. 599/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale.

Giustizia amministrativa202505074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, la declaratoria dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad di provvedere con un atto espresso sulla domanda volta all'attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale. Il ricorso muoveva dal silenzio/inadempimento/rigetto asseritamente serbato dall'autorità diplomatica. Il ricorrente era titolare di un nulla osta al lavoro, ma il Tribunale ha rilevato che, in applicazione dell'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, l'efficacia del nulla osta risultava sospesa, trattandosi di lavoratore cittadino pakistano e di domanda presentata anteriormente al 31 dicembre 2025. La sospensione opera fino alla conferma espressa dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che l'efficacia del nulla osta al lavoro fosse sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, fino all'eventuale conferma espressa dello sportello unico per l'immigrazione. In assenza di un nulla osta efficace, il ricorrente non disponeva di un interesse concreto e attuale ad attivare il procedimento di competenza della sede diplomatica per il rilascio del visto, poiché tale procedimento non avrebbe potuto concludersi, allo stato, se non con un provvedimento negativo o soprassessorio. La giurisdizione e la competenza del TAR sono state ritenute sussistenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.l. 145/2024

    In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico

    Per le domande relative a lavoratori provenienti da Stati o territori caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta o di mancanza dei presupposti, il nulla osta può essere rilasciato solo previa verifica dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

  • art. 3, comma 2, d.l. 145/2024

    Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi

    L'efficacia dei nulla osta già rilasciati è sospesa fino alla conferma espressa dello sportello unico per l'immigrazione; nelle more, sono sospesi anche i procedimenti per il rilascio dei visti conseguenti.

  • art. 3, comma 3, d.l. 145/2024

    Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka

    La disciplina sospensiva si applica, fino al 31 dicembre 2025, anche ai nulla osta e alle relative domande riguardanti cittadini pakistani.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata dal TAR, che l'ha respinta per mancanza di un interesse concreto e attuale all'attivazione del procedimento di rilascio del visto.

Massime di principio

  • Quando l'efficacia di un nulla osta al lavoro è sospesa per legge fino alla conferma espressa del positivo espletamento di verifiche da parte dello sportello unico per l'immigrazione, il procedimento consolare per il rilascio del visto conseguente resta sospeso e non può essere utilmente attivato prima della conferma.
  • In assenza di un nulla osta efficace, il richiedente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere l'attivazione del procedimento di competenza dell'autorità diplomatica per il rilascio del visto, poiché il procedimento non potrebbe allo stato concludersi con il rilascio del visto, ma soltanto con un provvedimento negativo o soprassessorio.
  • La disciplina introdotta dall'art. 3 d.l. 145/2024 si applica, nel periodo transitorio previsto dalla legge, ai nulla osta e alle relative domande concernenti lavoratori cittadini del Pakistan, con sospensione dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa dello sportello unico per l'immigrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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