Cassazione Penale, Ordinanza n. 24252/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le censure che miravano a ottenere un nuovo esame del merito e reputando logicamente e giuridicamente adeguata la motivazione della Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna dell'imputato a otto mesi e dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di pena pecuniaria per i reati contestati ai capi A e B, accertati a Messina l'11 luglio 2018. Il ricorrente lamentava, in sostanza, asserite carenze motivazionali della sentenza impugnata e chiedeva una rivalutazione nel merito del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione di appello fosse sorretta da un percorso argomentativo coerente con gli elementi acquisiti, in particolare con gli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, dai quali risultava che l'imputato deteneva presso l'abitazione dei genitori 28 proiettili calibro 9 parabellum. È stata inoltre esclusa la particolare tenuità del fatto, sia per la natura sia per le modalità della condotta, oltre che in considerazione del precedente richiamato nella decisione di merito.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della natura e delle modalità della condotta illecita.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
- La dedotta carenza motivazionale non è sufficiente quando la decisione di merito abbia valorizzato in modo non manifestamente illogico gli accertamenti investigativi e il compendio probatorio acquisito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la natura del bene o dell'oggetto detenuto, le modalità della condotta e l'eventuale precedente dell'agente rendano l'offesa non tenue.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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