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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21340/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per concorso in ricettazione è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con unico atto venivano proposti ricorsi nell'interesse di due imputati condannati in appello per concorso nel reato di ricettazione. I ricorsi contestavano, da un lato, l'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e dei fatti; dall'altro, il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze erano, in realtà, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, senza dedurre specifici vizi logici o decisivi travisamenti, e che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sia sulla responsabilità sia sul diniego delle attenuanti, valorizzando il non modesto valore del bene e il comportamento processuale degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'attenuante speciale richiede che il fatto presenti un valore non elevato; nel caso concreto è stata esclusa perché il bene aveva un non modesto valore.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti fondata su criteri di merito, salvo il dedotto e specifico travisamento decisivo della prova.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o dirette solo a una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • L'attenuante della ricettazione di particolare tenuità non è concedibile quando il bene abbia un valore non modesto, se il giudice di merito abbia motivato congruamente sul punto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica e coerente, ancorata al comportamento processuale dell'imputato e al complesso delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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