Cassazione Penale, Ordinanza n. 21340/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per concorso in ricettazione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con unico atto venivano proposti ricorsi nell'interesse di due imputati condannati in appello per concorso nel reato di ricettazione. I ricorsi contestavano, da un lato, l'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e dei fatti; dall'altro, il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze erano, in realtà, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, senza dedurre specifici vizi logici o decisivi travisamenti, e che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sia sulla responsabilità sia sul diniego delle attenuanti, valorizzando il non modesto valore del bene e il comportamento processuale degli imputati.
Norme richiamate
L'attenuante speciale richiede che il fatto presenti un valore non elevato; nel caso concreto è stata esclusa perché il bene aveva un non modesto valore.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti fondata su criteri di merito, salvo il dedotto e specifico travisamento decisivo della prova.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o dirette solo a una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- L'attenuante della ricettazione di particolare tenuità non è concedibile quando il bene abbia un valore non modesto, se il giudice di merito abbia motivato congruamente sul punto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica e coerente, ancorata al comportamento processuale dell'imputato e al complesso delle risultanze processuali.
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