Cassazione Penale, Sentenza n. 9352/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 28/9/2023. Il ricorrente contestava: 1) l'erronea applicazione degli artt. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo che le condotte siano di "piccolo spaccio" (comma 5) poiché riguarderebbero cessioni di modesti quantitativi (0,2-0,5 g), prive di struttura organizzata e di limitata offensività; 2) l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275, comma 3, c.p.p., denunciando la genericità delle ragioni poste a fondamento del pericolo di reiterazione, la mancata considerazione della sua età, dell'assenza di precedenti e della collaborazione occasionale con il coimputato Mozzetta, nonché la mancanza di attualità del pericolo alla luce dell'ultima condotta risalente a giugno 2022 e del comportamento successivo sotto obbligo di presentazione. Il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione clinica e attestazioni di lavoro successive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del Tribunale del riesame che aveva riformato l'ordinanza del G.i.p. qualificando le condotte ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, e applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di "lieve entità" (art. 73, comma 5) non si valuta esclusivamente sul singolo quantitativo ceduto, ma con riferimento alla complessiva capacità di azione, alla regolarità dell'attività, ai rapporti con il mercato, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e alle modalità operative. Il Tribunale aveva motivato la riqualificazione evidenziando: il quadro investigativo che mostrava un circuito ampio e ramificato sotto la direzione di Francesco Mozzetta; il ruolo stabile e ripetuto del Calabrini (con consegne anche a domicilio e presidio di punti fissi); intercettazioni che indicavano guadagni giornalieri considerevoli (1.500/2.000 euro) e dichiarazioni del ricorrente sul proprio apporto operativo ("perché io te li ho fatti, te li faccio tutti, te li risolvo io i problemi dei tempi, sono l'unico che può fa' perché l'ho fatto per una vita"); l'uso di utenze intestate a terzi. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la valutazione del pericolo di reiterazione, sia per la stabilità dell'inserimento nell'illecito, sia per l'assenza di una attività lecita dichiarata, sia per gli elementi economici ricostruiti; la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta idonea e necessaria per recidere i contatti con l'ambiente criminale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
non applicabile (riferimento alla norma generale)
Il comma 1 configura il reato di illecita coltivazione, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione ai sensi del comma 1 quando l'attività dimostrava carattere stabile, ripetuto e con capacità di rifornire un mercato, indipendentemente dalle singole quantità cedute
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
non applicabile (riferimento alla norma attenuativa)
Il comma 5 prevede la fattispecie attenuata per il cd. "piccolo spaccio"; la Corte ha ribadito che il suo riconoscimento richiede una valutazione complessiva che tenga conto non solo della quantità singola, ma della portata complessiva dell'attività, della circolazione di merce e denaro, delle potenzialità di guadagno, del numero di assuntori e dell'assenza di stabilità/organizzazione
Codice di procedura penale - artt. 273, 274 e 275, comma 3
eventuali richiami nel ricorso
Norme procedurali relative alle misure cautelari e alla loro motivazione; la censura del ricorrente sulla genericità delle esigenze cautelari è stata respinta perché il Tribunale aveva dato conto di elementi concreti e attuali idonei a dimostrare il pericolo di reiterazione
Massime di principio
- La qualificazione del reato di traffico di stupefacenti come "lieve entità" (art. 73, comma 5) non si basa esclusivamente sul singolo quantitativo sequestrato o ceduto: va valutata la complessiva portata dell'attività (regolarità, capacità di rifornire il mercato, numero di assuntori, guadagni, rete di contatti e modalità operative).
- Elementi indiziari come intercettazioni che indicano guadagni consistenti, ruoli stabili nelle consegne, coordinamento con altri soggetti e l'uso di utenze intestate a terzi sono idonei a giustificare la piena configurazione del reato ai sensi del comma 1 e a escludere la causa di riduzione per "piccolo spaccio".
- Per la concessione di misure cautelari la Corte richiede la prova di un pericolo di reiterazione concreto e attuale; questo può essere desunto da elementi oggettivi sulla stabilità dell'inserimento in un circuito criminoso e dall'assenza di fonti di reddito lecite dichiarate.
- La mera anzianità, l'assenza di precedenti o la presentazione di documentazione sanitaria non bastano di per sé a escludere il pericolo di reiterazione quando gli elementi investigativi indicano un inserimento stabile nell'attività illecita; tuttavia documenti che provino un'effettiva attività lavorativa lecita o l'interruzione dei contatti con la rete criminale possono essere determinanti per la valutazione delle esigenze cautelari.
- La scelta della misura cautelare deve essere proporzionata: se il giudice ritiene che una misura meno afflittiva non sia idonea a interrompere i contatti con l'ambiente criminale, può disporre gli arresti domiciliari anche se esistono elementi attenuanti personali, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- In difesa, per contrastare la qualificazione come attività stabile e l'applicazione di misure cautelari, è strategico documentare: a) la reale entità e occasionalità delle cessioni; b) l'assenza di guadagni consistenti derivanti dallo spaccio; c) l'esistenza di un lavoro stabile e verificabile; d) l'assenza di contatti continuativi con i capi dell'organizzazione; e) la condotta positiva durante eventuali misure meno afflittive (es. obblighi di presentazione rispettati)
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