Cassazione Civile, Ordinanza n. 03583/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un processo penale nel quale si era costituita parte civile. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che la costituzione di parte civile fosse avvenuta non nel 2014 ma nel novembre 2015 e, dall'altro, che non spettasse alcun indennizzo perché non vi sarebbe stato patema d'animo, anche in considerazione della prossima prescrizione del reato. Con il ricorso per cassazione la parte civile ha censurato: 1) l'erronea individuazione della data di costituzione di parte civile; 2) il conseguente errato calcolo del periodo rilevante ai fini dell'indennizzo, sostenendo che la durata del processo andasse computata dal 12.12.2014 all'11.07.2019, data di deposito della sentenza penale di primo grado. Il Ministero ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso, invocando l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che i motivi del ricorso investissero questioni controverse già decise dalla Corte territoriale e quindi non integrassero errore revocatorio. Nel merito ha accolto entrambi i motivi: ha rilevato che dagli atti risultava la costituzione di parte civile il 12.12.2014 e non il 20.11.2015, con conseguente superamento del termine ragionevole; ha inoltre ritenuto erronea la valorizzazione della prossima prescrizione per escludere il patema d'animo, poiché tale elemento può incidere semmai sulla posizione dell'imputato e, per la parte civile, non esclude l'utilità della domanda risarcitoria, che si trasferisce in sede civile nonostante la prescrizione del reato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
base normativa dell'azione per equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
norma richiamata per l'opposizione avverso il decreto del giudice designato
art. 2-bis, comma 1 L. 24 marzo 2001, n. 89
norma richiamata per il calcolo del periodo indennizzabile e del superamento della durata ragionevole
l'errore revocatorio non è configurabile quando il fatto asseritamente percepito in modo errato abbia formato oggetto di discussione e di valutazione decisoria
disposizione che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 12.12.2014
data di costituzione di parte civile ritenuta dagli atti
art. 11.07.2019
data di deposito della sentenza penale di primo grado considerata ai fini del calcolo della durata
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è configurabile quando l'asserita falsa percezione di un fatto sia stata oggetto di discussione tra le parti e di valutazione espressa da parte del giudice.
- Nel giudizio di equa riparazione, la data di costituzione di parte civile deve essere accertata in base agli atti processuali, e non può essere sostituita da una diversa data se il verbale di udienza dimostra inequivocamente l'avvenuta costituzione.
- Ai fini dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, il computo della durata ragionevole deve tenere conto del periodo effettivo di partecipazione della parte al processo presupposto; un errore sulla data iniziale può incidere direttamente sull'an e sul quantum dell'equa riparazione.
- Per la parte civile, la prossimità della prescrizione del reato non è di per sé indice di assenza di patema d'animo, poiché la prescrizione può incidere negativamente sull'utilità della pretesa risarcitoria e accentuare l'interesse alla definizione del processo.
- La prescrizione del reato non estingue il diritto della parte offesa al risarcimento del danno, che può essere fatto valere in sede civile.
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