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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17328/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprese)

La controversia

La controversia nasce dalle domande proposte da vari grossisti operanti nel Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.), che avevano contestato i regolamenti commerciale e immobiliare e i contratti integrativi predisposti dal gestore del mercato, ritenendoli gravosi e anticoncorrenziali in occasione del trasferimento al nuovo mercato di Guidonia. La Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto solo in parte le domande, dichiarando nulle alcune clausole perché integranti abuso di posizione dominante ai sensi della l. n. 287/1990. Il C.A.R. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che i regolamenti avevano natura normativa e non contrattuale, essendo stati predisposti in base alla legge regionale Lazio n. 74/1984 e approvati dalla Giunta regionale; che il Centro operava in un contesto pubblicistico e di servizio di interesse generale; che il mercato rilevante era stato erratamente ristretto al solo C.A.R. o all'area di Roma; e che la Corte territoriale aveva recepito acriticamente la CTU senza dimostrare una concreta lesione della concorrenza. I grossisti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., dovuta al mancato deposito, da parte della ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata. La ricorrente aveva dato atto dell'avvenuta notifica della sentenza, sicché era onerata del deposito della relata; tale deposito non è stato effettuato e neppure la parte controricorrente lo ha prodotto. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, la notifica del ricorso non superava la prova di resistenza rispetto al termine breve. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    mancato deposito della notifica della sentenza

    Se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne la relata insieme al ricorso; in difetto, il ricorso è improcedibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Quando non sia allegata la notifica della sentenza, opera il termine lungo; nel caso di specie la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la ricorrente aveva dato atto della notifica.

  • art. 325 c.p.c.

    In presenza di notifica della sentenza, si applica il termine breve per impugnare; la Corte ha rilevato che la notificazione del ricorso non superava la prova di resistenza rispetto a tale termine.

  • art. 372 c.p.c.

    Il successivo deposito di documenti non sana, oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., la mancanza del tempestivo deposito della sentenza notificata con relata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

  • l. n. 287/1990

    Richiamata nel merito della decisione impugnata come base del divieto di abuso di posizione dominante, ma non applicata dalla Corte di cassazione per il rilievo assorbente dell'improcedibilità.

  • legge regionale Lazio n. 74/1984

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la natura normativa dei regolamenti del Centro, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio e non è sanata dalla mera mancata contestazione della controparte, poiché presidia l'osservanza degli oneri di rito relativi all'avvio del giudizio di legittimità.
  • Il deposito successivo di documenti non può elidere la sanzione processuale quando l'omissione riguardi un adempimento previsto a pena di improcedibilità entro il termine stabilito dalla norma.
  • Quando la sentenza impugnata risulti notificata, la verifica della tempestività dell'impugnazione va compiuta rispetto al termine breve, e la mancata dimostrazione del rispetto di tale termine può confermare l'esito di improcedibilità/inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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