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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45095/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per lesioni personali aggravate (artt. 582 e 583 c.p.): il ricorrente deduceva (1) intempestività e illegittimità del rigetto dell'istanza di messa alla prova richiamando l'orientamento successivo delle Sezioni Unite, con doglianze relative alla comunicazione dell'udienza e alla possibilità di riproporre l'istanza negli atti preliminari; (2) sussistenza della scriminante della legittima difesa o, in subordine, dell'eccesso colposo; (3) eccessività della pena applicata nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito: la richiesta di messa alla prova è stata considerata intempestiva secondo l'art. 464-bis c.p.p., e comunque la pronuncia delle Sezioni Unite del 2016 non aveva carattere imprevedibile tale da indurre diritto al rimedio invocato; la scriminante della legittima difesa è esclusa perché il ricorrente aveva contribuito a determinare la situazione di pericolo e la reazione è avvenuta quando il pericolo era cessato; la mancata escussione di una teste ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non integra vizio reclamabile in Cassazione se la prova non era stata chiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2; la misura della pena è stata ritenuta congrua. Condanna alle spese processuali e rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    "ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale"

    La Corte ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite: per stabilire l'ammissibilità della messa alla prova si considera il massimo edittale della fattispecie-base, senza computare le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 583 cod. pen.

    L'aggravante prevista dall'art. 583 (lesioni con aggravante che incide sul minimo edittale) non può essere utilizzata per escludere a priori l'accesso alla messa alla prova quando, secondo la giurisprudenza consolidata, il calcolo deve riguardare la fattispecie-base.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine ordinario per proporre l'istanza di messa alla prova (udienza preliminare); la Corte ha ritenuto che la richiesta proposta solo negli atti preliminari al dibattimento fosse intempestiva rispetto al comma 2.

  • art. 464-quater, comma 9 cod. proc. pen.

    Consente la riproposizione, nella fase degli atti preliminari, di istanze rigettate dal GUP; la Corte ha indicato che la difesa avrebbe potuto riproporre l'istanza in tale fase qualora il primo giudice l'avesse rigettata.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli atti preliminari al dibattimento e alla possibilità di riproporre istanze difensive in quella fase.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice poteri discrezionali per assumere prove d'ufficio e sentire testimoni; la Corte ha ritenuto legittima la decisione di non escutere la testimone ritenuta non necessaria ai fini decisionali.

  • art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.

    Per la Cassazione, la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta validamente solo se il mezzo di prova era stato richiesto ai sensi di questo comma; l'invocazione di mancata escussione tramite art. 507 non è idonea a costituire motivo autonomo di cassazione.

  • artt. 52, 55 e 47 cod. pen.

    Riguardano la legittima difesa e le cause di giustificazione: la Corte ha applicato i principi consolidati secondo cui la scriminante è esclusa se chi reagisce ha concorso a determinare la situazione di pericolo o poteva allontanarsi senza pregiudizio.

  • artt. 133 e 69 cod. pen.

    Norme sul trattamento sanzionatorio e sulle recidive/attenuanti: la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena di base e l'applicazione delle attenuanti generiche come effettuata dal giudice di merito.

  • art. 417 e 418 cod. proc. pen.

    Richiamate in ordine ai contenuti dell'avviso di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; la Corte ha escluso che l'omissione di un avviso sull'eventuale messa alla prova configuri nullità.

Massime di principio

  • La domanda di messa alla prova va proposta nei termini indicati dall'art. 464-bis c.p.p.; l'interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite che riferisce il limite edittale alla fattispecie-base è applicabile ma non rende automaticamente tempestive istanze proposte fuori termine.
  • Un mutamento di indirizzo giurisprudenziale (anche se favorevole) non è sempre imprevedibile quando esisteva un contrasto; la previsione di "overruling" richiede che la nuova interpretazione fosse realmente non prevedibile per tutelare l'affidamento della difesa.
  • La legittima difesa è esclusa quando il reo ha concorso a determinare la situazione di pericolo o poteva allontanarsi: chi innesca la lite o agisce per ritorsione non può invocarla.
  • La mancata acquisizione di una prova decisiva è deducibile in Cassazione solo se il mezzo di prova era stato richiesto secondo le forme previste (art. 495, comma 2); l'invocazione del potere discrezionale del giudice ex art. 507 non supplisce a tale requisito.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito (fissazione della pena base e bilanciamento di aggravanti/attenuanti) è verificabile in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione o manifesta incongruità; valutazioni di merito congrue sono confermate.

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