Sentenza n. 10207/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento con idonea misura cautelare - della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 2 dicembre 2024 n. Registro Ufficiale 48422 (allegata al n. 3 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Giannella Dessì nata il 26 settembre 1972 a Porto Torres (SS) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30 giugno 2022 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 30591 del 09 novembre 2022, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collabo-razione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno, unitamente al parere negativo del Ministero dell’Università e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ministeriali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di secondo grado, nella specializzazione di sostegno, nonché il parere negativo del Ministero dell’Università. Ha dedotto la violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, il difetto di motivazione per la mancata considerazione di una procedura pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la mancata previsione di eventuali misure compensative e la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 in relazione alla documentazione richiesta. In corso di giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente ha rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE, dichiarando così il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure sostanziali rivolte contro il diniego e il parere negativo. Il giudice ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, condivisa anche dal Ministero. La rinuncia all’istanza amministrativa di riconoscimento ha fatto venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione giudiziale. Le spese sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; il giudice non può pronunciarsi sul merito quando la parte dichiara, secondo il principio dispositivo, di non avere più interesse alla decisione.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla mancata produzione documentale, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia, nel corso del giudizio, all’istanza amministrativa cui si riferisce l’impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando venga meno l’utilità concreta e attuale dell’accoglimento del ricorso.
- La dichiarazione del difensore, munito dei necessari poteri processuali, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo, senza esaminare le censure di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una questione processuale che preclude la decisione sul merito della legittimità dell’atto impugnato.
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