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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25185/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scollo ha impugnato il rigetto, disposto dalla Corte d'Appello di Catania a seguito di istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p., con cui chiedeva il riconoscimento della disciplina del reato continuato tra diverse condanne irrevocabili riportate in dodici sentenze indicate nell'istanza. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione: omissione di verifiche sulla continuazione tra reati patrimoniali e di associazione mafiosa (anche alla luce delle motivazioni di sentenze pregresse), errata considerazione dell'estinzione della pena per effetto dell'indulto quale ostativo al riconoscimento della continuazione, mancata valutazione degli indicatori di continuazione in relazione a sentenze del Tribunale di Pavia (1/3/2004) e della Corte d'Appello di Catania (22/7/2005), nonché omessa considerazione della prevedibilità e del contesto associativo rispetto a delitti più gravi (omicidio, tentato omicidio) commessi successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha accolto le censure relative al diniego di continuazione con riferimento alle sentenze del Tribunale di Pavia del 1/3/2004 e della Corte d'Appello di Catania del 22/7/2005, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente a quel motivo e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione. Per il resto le doglianze sono state respinte: la Suprema Corte ha confermato che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi secondo cui la continuazione tra associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati fine può essere riconosciuta solo se i reati fine erano già programmati, nelle linee essenziali, dall'inizio della partecipazione al sodalizio, e non è sufficiente il mero riscontro di fini agevolativi comuni; ha inoltre rigettato rilievi che avrebbero richiesto una rivalutazione dei fatti e del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale invocato per ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra pene irrogate con sentenze irrevocabili; la Corte sottolinea che la dichiarazione di estinzione della pena a seguito di indulto non esonera il giudice dall'esaminare l'istanza di applicazione della continuazione per quella pena

  • art. 416-bis cod. pen.

    La continuazione tra associazione mafiosa e reati 'fine' può essere riconosciuta solo se i reati finali risultavano già programmati, nelle linee essenziali, dall'inizio della partecipazione al sodalizio; non è sufficiente il comune accertamento delle finalità agevolative dell'associazione

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 1, n. 33843 del 29/04/2019; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013)

    Richiamati come principi di riferimento: (i) l'indulto non impedisce l'accertamento della continuazione ai fini dell'esecuzione; (ii) criteri interpretativi per riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine (necessità di programmazione iniziale)

  • Corte Costituzionale, richiamo procedurale (Corte cost. n. 183 del 2013)

    Richiamata in riferimento alla necessità di rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione

Massime di principio

  • L'estinzione della pena per effetto dell'indulto non impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare e riconoscere la continuazione fra pene irrogate da sentenze irrevocabili; il provvedimento di estinzione non è automaticamente ostativo alla verifica della continuazione
  • Per riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati 'fine' occorre dimostrare che i reati finali fossero già programmati, nelle linee essenziali, fin dall'inizio della partecipazione al sodalizio; la mera coincidenza di fini agevolativi o la successiva commissione di reati non prova di per sé la programmazione iniziale
  • Gli indicatori rilevanti per valutare la continuazione sono temporali e strutturali: coincidenza di disegno criminoso, prevedibilità e pianificazione delle condotte, connessione temporale fra gli episodi e partecipazione organica a uno stesso progetto criminale
  • Le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti concreti e del giudizio di merito (es. diversa lettura delle prove, diversa attribuzione dei fini) difficilmente vengono accolte in sede di legittimità se la motivazione di merito risulta congrua e ancorata ai criteri giurisprudenziali
  • In caso di erronea esclusione della continuazione per motivi di diritto (es. applicazione errata dell'effetto dell'indulto), la Corte di Cassazione può annullare parzialmente l'atto impugnato e rinviare per nuovo giudizio alla corte d'appello competente in diversa composizione

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