Cassazione Civile, Ordinanza n. 07063/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2008, ha rideterminato in aumento il reddito imponibile del contribuente, annullando la perdita dichiarata e recuperando le imposte ritenute dovute. In appello il contribuente aveva contestato la legittimità dell'accertamento, anche sotto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale e della prova delle presunte irregolarità contabili, ma la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame valorizzando la notevole divergenza delle percentuali di ricarico rispetto agli anni precedenti e successivi, l'incongruenza rispetto agli studi di settore, il calo delle rimanenze e la perdita di esercizio. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta mancata esibizione di documentazione sugli acquisti "in nero" e ha sostenuto che il controllo era stato svolto assumendo come incontestabili le risultanze della Guardia di Finanza, nonché che la diminuzione delle rimanenze era spiegabile con errori di acquisto e svendite; con il secondo ha dedotto vizi motivazionali, contestando l'affermazione dell'Ufficio secondo cui la merce sarebbe stata venduta a poco più del costo e quindi con gestione incongrua, assumendo che in attività imprenditoriale non esistono margini di guadagno sicuri.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione in fatto, ritenendo che il ricorso contenesse gli elementi necessari per consentire la valutazione delle censure. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rispettava l'onere di specificità del ricorso per cassazione: il ricorrente non aveva indicato compiutamente le norme asseritamente violate, non ne aveva raffrontato il contenuto con la sentenza impugnata e aveva richiamato, in parte, la motivazione della sentenza di primo grado anziché quella di appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché la censura era rivolta in parte all'operato dell'Agenzia e non alla sentenza impugnata, sia perché era formulata secondo la vecchia nozione di vizio motivazionale (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione), non più proponibile nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, che consente solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: il ricorrente deve indicare le norme violate, confrontarle con la decisione impugnata e spiegare il contrasto, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme e dei dati fattuali rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più consentita la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione impugnata che se ne porrebbe in contrasto.
- La censura per violazione di legge deve essere costruita sul raffronto tra regula iuris applicata dal giudice di merito e norma invocata, non potendo la Corte supplire con un'autonoma ricerca delle norme pertinenti o dei fatti rilevanti.
- Il vizio di motivazione, nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. post riforma, è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; sono ormai estranee al controllo di legittimità le doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La censura deve sempre essere rivolta alla sentenza impugnata e non direttamente all'operato della controparte o dell'Amministrazione, altrimenti difetta il necessario oggetto del sindacato di legittimità.
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