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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 21 agosto 2025, notificata il 20 settembre 2025, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare disponeva di “Non Accogliere” l’istanza volta ad ottenere la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflittagli il 25 novembre 2022; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202501909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione ministeriale del 21 agosto 2025, notificata il 20 settembre 2025, con cui era stata respinta l'istanza, presentata il 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 1359 del codice dell'ordinamento militare, volta a ottenere la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta il 25 novembre 2022 per lo smarrimento di un dispositivo mobile multimediale utilizzato per il controllo della banca dati EF.PP. e la riscossione di proventi contravvenzionali. L'istanza aveva ricevuto parere favorevole dal comandante di compagnia e dal comandante di Legione. Il diniego era stato preceduto dalla contestazione di motivi ostativi concernenti la recenza della sanzione, l'insufficiente consapevolezza dello status e del grado rivestito, il rendimento altalenante e in flessione rispetto alle qualifiche precedentemente conseguite, nonché l'insufficiente periodo trascorso senza ulteriori sanzioni, ritenuto non ancora idoneo a dimostrare il pieno ravvedimento. Il ricorrente ha dedotto vizi di legittimità avverso tale valutazione, ma il testo della sentenza non specifica analiticamente la formulazione dei singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. Il potere di disporre la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare è caratterizzato da ampia discrezionalità e non può essere esercitato sulla base della sola assenza di ulteriori sanzioni o di pendenze penali e amministrative. L'Amministrazione deve valutare complessivamente il comportamento del militare e il rendimento risultante dalla documentazione caratteristica, alla luce della normativa applicabile e della circolare ministeriale del 5 dicembre 2022. Nel caso concreto, la valutazione è stata ritenuta logica, razionale, ragionevole e proporzionata: il militare aveva presentato l'istanza appena dopo la scadenza del biennio minimo, il periodo senza ulteriori sanzioni era stato giudicato ancora insufficiente e il rendimento era passato dalla qualifica di eccellente, conseguita dal 2019 al 2021, a due successive valutazioni di superiore alla media. Secondo il giudice, tale andamento non dimostrava quel particolare impegno necessario a compensare la gravità dei fatti sanzionati e giustificava un ulteriore periodo di osservazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1359 codice dell'ordinamento militare

    La cessazione degli effetti della sanzione disciplinare non consegue automaticamente al decorso del tempo o all'assenza di ulteriori sanzioni, ma richiede una valutazione complessiva e discrezionale del comportamento e del rendimento del militare.

  • Circolare del Ministero della Difesa del 5 dicembre 2022

    Le linee guida applicative impongono di considerare globalmente gli elementi idonei a incidere sulla meritevolezza del militare, inclusi il comportamento, il rendimento e il periodo trascorso dalla sanzione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali connessa all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo inflitta a un militare non costituisce un effetto automatico del decorso del periodo minimo previsto dalla legge né della mera assenza di ulteriori sanzioni o pendenze penali e amministrative.
  • Nell'esercizio del potere di valutare la cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare, l'Amministrazione deve compiere una valutazione complessiva della condotta e della meritevolezza del militare, considerando anche il rendimento risultante dalla documentazione caratteristica.
  • È legittimo negare il beneficio e disporre un ulteriore periodo di osservazione quando, decorso un periodo appena superiore al minimo legale, il rendimento del militare risulti peggiorato rispetto alle precedenti qualifiche apicali e non dimostri il particolare impegno necessario a comprovare il pieno ravvedimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'Amministrazione militare in materia di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari resta circoscritto alla verifica della logicità, razionalità, ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con i criteri normativi e amministrativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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