Cassazione Penale, Sentenza n. 9343/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. Il ricorrente, condannato per reati connessi a stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 e plurime violazioni dell'art. 73), ha contestato la mancata valutazione della rilevanza del "tempo silente" (tempo trascorso dalla commissione del reato, risalente al 2019) e ha dedotto violazioni di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)) in relazione agli artt. 125, 274, 275 e 299 c.p.p. Ha inoltre sottolineato elementi fattuali rilevanti a favore della misura meno afflittiva: due anni già scontati in carcere, possibile esecuzione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della moglie in altra regione con braccialetto elettronico e vicinanza a una stazione dei carabinieri. I difensori hanno chiesto, in via subordinata, la rimessione alle Sezioni Unite per dirimere il presunto contrasto giurisprudenziale sulla valutazione del tempo trascorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, viga la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., che opera durante l'intero procedimento fino a che non siano dedotti elementi concreti idonei a superarla. La Corte ha chiarito che la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato ("tempo silente") va valutata dal giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell'art. 292 c.p.p., ma non costituisce di per sé elemento sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 c.p.p. idoneo a giustificare la revoca o sostituzione della misura, salvo che il tempo trascorso sia accompagnato da fatti nuovi che dimostrino l'effettivo distacco del destinatario dalla struttura criminale o altro cambiamento concreto. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato fatti sopravvenuti o elementi che dimostrino una rivisitazione critica del proprio operato o il venir meno delle esigenze cautelari; pertanto il Tribunale aveva correttamente escluso la sostituzione. Richiesta di rimessione alle Sezioni Unite respinta. Ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti; qui indica il titolo di reato per il quale è stata applicata la misura cautelare di massima gravità.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Prevede le ipotesi di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti; nel caso sono state contestate plurime violazioni e rilevano ai fini della gravità del quadro indiziario.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione cautelare relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati (tra cui quelli di droga), che opera durante tutto il procedimento fino a che non siano dedotti elementi concreti per superarla.
Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari; secondo la Corte, essa richiede fatti sopravvenuti o modifiche della situazione processuale o elementi non conosciuti/valutati previamente, e non può essere soddisfatta dal mero decorso del tempo dalla commissione del reato.
art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Tra i criteri di valutazione per la custodia cautelare rientra il tempo trascorso dalla commissione del reato: tale valutazione è richiesta al momento dell'applicazione della misura cautelare, non automaticamente nella fase di revoca/sostituzione ai sensi dell'art. 299.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di motivazione e di norme sulle misure cautelari in relazione a questi criteri, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Norma che disciplina l'esito dell'inammissibilità del ricorso e la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disciplina ai fini della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 4
Modifica normativa richiamata che ha inciso sull'art. 275 c.p.p., incidendo sulla presunzione cautelare per i reati indicati.
Massime di principio
- Per i reati coperti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (es. reati di stupefacenti), la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari permane durante il procedimento fino a che non sono prodotti elementi concreti per superarla.
- Il "tempo silente" (tempo trascorso dalla commissione del reato) va valutato dal giudice al momento dell'adozione della misura cautelare (art. 292 c.p.p.), ma non costituisce di per sé elemento sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 c.p.p. per ottenere la revoca o sostituzione della misura.
- La mera durata della detenzione non è, di per sé, elemento sufficiente per ritenere venute meno le esigenze cautelari: è necessario allegare e provare fatti sopravvenuti o cambiamenti concreti (es. distanziamento dal gruppo criminoso, ravvedimento concreto, nuove condizioni personali o di sicurezza) che giustifichino la riconsiderazione della misura.
- La difesa che richiede la sostituzione della misura deve produrre elementi specifici e concreti (non solo generiche considerazioni sul tempo trascorso) quali: prova di reale cambiamento di condotta, circostanze nuove e verificabili, misure di controllo alternative (es. braccialetto elettronico) accompagnate da garanzie concrete.
- La sussistenza di un presunto contrasto giurisprudenziale non è automaticamente motivo di rimessione alle Sezioni Unite: occorre che il contrasto sia effettivamente rilevante e decisivo per la soluzione della questione; nei casi in cui la regola applicabile sia già consolidata la rimessione può essere respinta.
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