Cassazione Penale, Sentenza n. 42303/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l’ordinanza del 25/03/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 7/02/2024 per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, denunciando: errata applicazione degli artt. 416-bis c.p. e 649 c.p.p.; mancata considerazione della memoria prodotta in sede di riesame; erronea lettura dell’intercettazione ambientale del 24/02/2018 e delle dichiarazioni dei collaboratori (Milella, Catalano), che a suo avviso riguarderebbero una diversa “società” dedita al narcotraffico e non alla “società della guerra” contestata; vizio per presunto divieto di bis in idem, avendo il ricorrente già ricevuto sentenza di condanna del 13/04/2018 per partecipazione al clan Parisi relativamente a fatti anteriori.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, evidenziando che la precedente sentenza del 13/04/2018 riguardava fatti commessi fino al 2014 e relativi a diverse articolazioni del clan (reati fine soprattutto fino al giugno 2014), mentre il procedimento attuale riguarda la faida del 2017 e l’alleanza Parisi-Palermiti con la costituzione e il finanziamento della cosiddetta "società della guerra" nel quartiere Japigia. La Corte ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori e l’intercettazione del 24/02/2018, ritenendo coerente l’interpretazione del Tribunale sul ruolo del ricorrente come finanziatore e soggetto di rilievo nel traffico di stupefacenti, circostanza compatibile con l’accusa di associazione mafiosa e idonea a fondare la gravità indiziaria per la custodia cautelare. La doglianza di bis in idem è stata respinta per mancanza di identità dei fatti; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata ritenuta applicabile: il Tribunale ha ravvisato elementi indiziari di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, anche in ragione del ruolo finanziario e operativo del ricorrente nella "società della guerra" e nel traffico di stupefacenti, idonei a giustificare la misura cautelare per la gravità indiziaria.
Richiamata nell’ambito del riesame della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia applicato correttamente i criteri procedurali di valutazione della motivazione e della grave indiziarietà, respingendo le censure difensive circa vizio di motivazione e mancata considerazione delle memorie.
Massime di principio
- La mera esistenza di una precedente condanna non esclude automaticamente nuove contestazioni per fatti diversi; il ne bis in idem opera solo se gli elementi fattuali e temporali sono identici.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se valutate congruamente dal giudice, possono costituire grave indizio ai fini della custodia cautelare per associazione mafiosa.
- L’interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate è questione di merito; il sindacato in sede di legittimità è limitato ai vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Il finanziamento di attività violente o di gruppi armati e il ruolo direttivo/organizzativo nel traffico di stupefacenti possono integrare elementi tipici dell’associazione di tipo mafioso quando servono a preservare o acquisire egemonia territoriale.
- Per ottenere l’annullamento di una misura cautelare occorre dimostrare l’assenza di gravìa indiziaria o profili concreti di illegittimità nella motivazione, non semplici difformità interpretative rispetto al giudice di merito.
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