Cassazione Civile, Ordinanza n. 36605/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia traeva origine da un preteso inadempimento di un contratto di custodia e vigilanza, in relazione al furto di autovetture. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria della società danneggiata e, riunita, la domanda di surroga proposta dall'assicuratore che aveva indennizzato il sinistro, condannando la controparte e disponendo la manleva a carico degli assicuratori. La Corte d'appello ha poi riformato integralmente la decisione, rigettando le domande risarcitorie e, di conseguenza, escludendo il diritto alla manleva e disponendo la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata. In cassazione la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere transatto la lite con gli assicuratori e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; tuttavia l'atto di rinuncia non era sottoscritto e il difensore che lo aveva depositato non risultava munito di mandato speciale a rinunciare. La Corte ha quindi verificato che non ricorrevano i presupposti per una valida rinuncia ex artt. 84 e 390 c.p.c., ma solo un sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendo che la dichiarazione depositata non integrasse una rinuncia valida per difetto di mandato speciale al difensore. Ha qualificato la situazione come sopravvenuta inammissibilità del ricorso per venir meno dell'interesse all'impugnazione, dichiarando l'inammissibilità sopravvenuta e condannando la ricorrente alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 perché l'inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
il difensore può rinunciare agli atti solo se munito di mandato speciale.
la rinuncia al ricorso richiede una valida manifestazione di volontà del ricorrente per mezzo di difensore con procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non applicabile quando l'inammissibilità sia sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere validamente sottoscritta e provenire da un difensore munito di mandato speciale; in difetto, non produce l'estinzione del processo.
- Quando manca una valida rinuncia ma emerge che la parte ha perso interesse alla decisione del ricorso, la Corte dichiara l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, la regolazione delle spese segue la soccombenza del ricorrente, salvo diverso titolo processuale.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato non opera se la definizione del giudizio interviene per una causa sopravvenuta e non per una ordinaria declaratoria di inammissibilità originaria.
Come è indicizzato
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